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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 589 del 1987

Decisione
decisa il 1987-12-11, depositata il 1987-12-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:589
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 3846

  • Impiego pubblico
  • Pubblica sicurezza
  • Amministrazione
  • Dipendente condannato
  • Sanzione disciplinare rigida
  • Destituzione di diritto
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale identica ad altra già dichiarata inammissibile va dichiarata manifestamente inammissibile quando non si ravvisino validi motivi o argomentazioni nuove, tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 8, comma primo, lett. a, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 nella parte in cui, per il pubblico dipendente condannato per i delitti contemplati dall'ordinamento della P.S., prevede la sanzione disciplinare rigida della destituzione di diritto; questione già dichiarata inammissibile con sent. n. 270/1986 e manifestamente inammissibile con ord. nn. 187/1987 e 248/1987).

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 3847

  • Impiego pubblico
  • Pubblica sicurezza
  • Amministrazione
  • Dipendente condannato
  • Sanzione disciplinare rigida
  • Destituzione di diritto
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
L'osservanza della legge di delega 1 aprile 1981, n. 121, che genericamente prevede all'art. 70, n. 6, la destituzione di diritto del dipendente per "gravi delitti non colposi" va verificata non soltanto con riferimento alla singola ipotesi, contenuta nel censurato art. 8, comma primo, lett. a, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, dei "delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento della P.S.", bensì nel contesto delle altre e svariate ipotesi delittuose elencate dalla disposizione stessa, la cui gravità, comunque, ai fini della prevista sanzione, implica scelte e valutazioni precluse alla Corte costituzionale. (Manife- sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione alla legge di delega 1 aprile 1981, n. 121 - dell'art. 8, comma primo, lett. a, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 nella parte in cui, per il pubblico dipendente condannato per i delitti contemplati dall'ordinamento della P.S., prevede la sanzione disciplinare rigida della destituzione di diritto). - V. S. n. 270/1986.

Norme impugnate

Parametri

  • legge 1 aprile 1981, n. 121
  • art. 76 Cost.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. a), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n.737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, 1ª serie speciale, dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 10 dicembre 1986 dal T.A.R. Lazio è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art.8, primo comma, lett. a) d.P.R. 25 ottobre 1981 n.737 - Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti - nella parte in cui, per il pubblico dipendente (nel caso, agente scelto della polizia di Stato) condannato per "delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della P.S.", prevede la sanzione disciplinare "rigida" della destituzione di diritto, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. ed altresì 76 in relazione alla legge di delega 1° aprile 1981 n.121 che prevede la destituzione di diritto per "gravi delitti non colposi";
punto 2
Considerato che identica questione con riferimento ai parametri di cui agli artt. 3 e 97 è stata dichiarata inammissibile da questa Corte con la sentenza n. 270 del 1986 (e manifestamente inammissibile con le successive ordinanze n. 187 e n. 248 del 1987); che pertanto non ravvisandosi validi motivi o argomentazioni nuove, rispetto a quelle già prese in esame, tali da indurre questa Corte a modificare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta inammissibilità della sollevata questione con riferimento ai dedotti parametri; che quanto all'assunto eccesso di delega erroneamente il Collegio a quo ha denunciato la norma per non avere essa previsto, come causa di destituzione di diritto, gravi delitti di cui all'ordinamento dell'Amministrazione di P.S.: va osservato, infatti, come il rispetto di quanto enunciato dall'art.70 n. 6, l. n.121 del 1981 che genericamente prevede la destituzione di diritto "per gravi delitti non colposi", sia da verificare alla luce dell'intero contesto delle svariate ipotesi delittuose comprese nella lett. a) della norma impugnata e non soltanto in riferimento alla singola ipotesi dei "delitti previsti dalla legge sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della P.S." (la cui gravità, ai fini dell'adeguatezza della prevista sanzione, implica scelte e valutazioni precluse a questa Corte per le stesse ragioni esposte nella citata sentenza n. 270 del 1986); che pertanto la questione è manifestamente inammissibile pure sotto il profilo del rispetto dell'art.76 Cost.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, lett. a) d.P.R. 25 ottobre 1981 n.737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti) sollevata, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 Cost., con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1987. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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