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Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti

Testo in vigore al

Art. 23

1. Le eventuali entrate di cui alla lettere f) dell'articolo 17 sono costituite dagli incameramenti e da ogni altro eccezionale ed imprevisto provento.

Capo III. Del trattamento di previdenza

Art. 30

1. L'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione non e' tenuto a corrispondere ulteriormente il contributo personale di cui alla lettere a) dell'articolo 17, ne', gli eventuali versamenti volontari di cui alla lettera d) dello stesso articolo e non e' ammesso alla ripartizione di entrate di qualsiasi genere.

Art. 31

1. L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'Albo, prima del conseguimento di diritto a pensione, ha facolta' di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale.

2. Alla data di cancellazione dell'Albo il conto dello iscritto cessa di produrre interessa. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

Art. 32

1. L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa e' ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi.

2. L'iscritto moroso per oltre un biennio, senza giustificato motivo, perde dopo intimazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di due mesi, il diritto alle prestazioni della Cassa salvo quanto disposto dall'articolo 31.

Art. 33

1. Agli assegni ed alle liquidazioni di qualsiasi specie che la Cassa corrisponde ai propri iscritti, od ai loro familiari, si applicano per quanto si riferisce al sequestro, al pignoramento ed alla cessione, le disposizioni vigenti per i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

Capo IV. Del trattamento di assistenza

Art. 34

1. Il trattamento di assistenza si attua con provvidenze o con la concessione di sussidi a favore degli inscritti che si trovino in stato di bisogno.

Capo V. Della gestione finanziaria

Art. 37

1. L'esercizio finanziario della Cassa comincia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre.

2. Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione predispone, entro novembre, il bilancio preventivo ed, entro aprile, il bilancio consuntivo.

3. I bilanci corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati entro trenta giorni dalla approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Alla fine di ogni quadriennio viene compilato il bilancio tecnico, dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.

5. Il primo bilancio tecnico deve essere redatto non oltre il quinto anno di esercizio.

Art. 40

1. L'esenzione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di Istituti di credito di diritto pubblico. Il professionista, preleva le marche anticipandone l'importo.

2. La riscossione del contributo personale obbligatorio si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Giunta, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente per il territorio e trasmessi alla esattoria comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, senza obbligo del non riscosso come riscosso.2

3. Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre ricorso, nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui ricorsi nel termine di tre mesi dalla data, di presentazione del ricorso.3

4. Il ricorso sospende il pagamento, dovuto all'esattore giusta il ruolo.

Art. 41

1. Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidita' sono impiegate:

  1. 1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

  2. 2) in titoli di Istituti esercenti i credito fondiario;

  3. 3) in beni immobili;

  4. 4) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.

2. In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione puo' anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.

3. Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoto e della previdenza sociale.