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Sez. 2 - , Ordinanza n. 7027 del 12/03/2021 (Rv. 660749 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - Portata applicativa – Disciplina introdotta dall’art. 5, comma 1, lett. b-bis) del d.l. n. 32 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 55 del 2019 – Natura - Norma di interpretazione autentica - Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660749-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

L'art. 5, comma 1, lett. b-bis), del d.l. n. 32 del 2019, conv. con mod. dalla l. n. 55 del 2019, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2, del d.m. n. 1444 del 1968 si interpretano nel senso che i limiti di distanza tra i fabbricati ivi previsti si considerano riferiti esclusivamente alle zone di cui al comma 1, n. 3), del detto articolo, integra, alla stregua del senso letterale delle espressioni utilizzate dal legislatore e di una lettura logico-sistematica della disciplina, gli estremi di una norma di interpretazione autentica, sicchè la stessa è applicabile ai rapporti in corso, non già quale disciplina normativa favorevole sopravvenuta, ma perché corrispondente alla regolamentazione applicabile "ab origine" al rapporto, fermo restando il solo limite delle situazioni consolidate per essersi lo stesso definitivamente esaurito.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9, Decreto Legge 18/04/2019 num. 32 art. 5 com. 1 lett. B, Legge 14/06/2019 num. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)