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Sez. 1 - , Sentenza n. 7959 del 28/03/2017 (Rv. 644761 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI | Controllo del tribunale sulla relazione del professionista attestatore - Informazione completa e oggettiva ai creditori - Necessità.
Stato
decisa il 2017-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644761-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - CONDIZIONI

In tema di concordato preventivo, il tribunale, pur non potendo esprimere valutazioni in merito all’attestazione resa dal professionista, ha il potere di compiere una penetrante verifica della adeguatezza dell’informazione che viene fornita ai creditori, al fine di consentire a questi ultimi un’espressione libera e consapevole del voto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)