Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 553 del 1990
Massime (1)
Massima n. 16713
- Reati militari
- Peculato militare
- Pena edittale
- Misura
- Mancata previsione della nuova figura del peculato d'uso introdotta per il peculato comune
- Questione già decisa
- Manifesta inammissibilità.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace in riferimento all'art. 314 del codice penale, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa l'8 maggio 1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Cerisano Luca, iscritta al n. 497 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 15 maggio 1990 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Cianciaruso Natale, iscritta al n. 469 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;
3) ordinanza emessa il 25 maggio 1990 dal Tribunale militare di Roma nel procedimento penale a carico di De Pasquale Gaudenzio, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale militare di Roma, con ordinanza 25 maggio 1990, e il Tribunale militare di Padova, con ordinanze 8 e 15 maggio 1990, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace sotto il profilo che - non essendo stata la modifica apportata all'art. 314 del codice penale dalla legge 26 aprile 1990 n. 86 (Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) estesa alla corrispondente e, nella sostanza, identica fattispecie disciplinata dall'art. 314 del codice penale - si è venuta a determinare fra pubblico ufficiale civile e pubblico ufficiale militare un'ingiustificata disparità di trattamento in danno di quest'ultimo e si è quindi violato l'art. 3 della Costituzione;
punto 2
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 473 del 1990, ha già dichiarato inammissibile identica questione di legittimità costituzionale;
che pertanto la questione ora sollevata va dichiarata manifestamente inammissibile.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 215 del codice penale militare di pace, sollevata dai Tribunali militari di Roma e di Padova con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze