Sez. 3, Sentenza n. 22823 del 26/02/2003 Ud. (dep. 23/05/2003) Rv. 225293 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione edilizia - Domanda di sanatoria - Rigetto - Impugnazione in sede amministrativa - Giudizio penale per costruzione abusiva - Effetti - Sospensione - Esclusione- Fondamento.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia di costruzioni abusive non è prevista la sospensione del conseguente procedimento penale, per violazione dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nel caso in cui la domanda di sanatoria proposta dall'imputato abbia avuto esito negativo in sede amministrativa e sia stato instaurato un giudizio innanzi al giudice amministrativo sulla legittimità del rifiuto, in attuazione del principio della separazione dei giudizi e della autonomia ed indipendenza delle giurisdizioni civile, amministrativa e tributaria da un lato e penale dall'altro, con le sole previsioni derogatorie tassativamente previste dalla legge. (cfr. Corte costituzionale 1 aprile 1998 n. 85).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)