Sez. 5, Sentenza n. 5935 del 06/10/2011 Ud. (dep. 15/02/2012) Rv. 252156 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE | Lettere indirizzate, dai genitori di un minore, al dirigente scolastico di una scuola elementare ed al Provveditore agli studi, con cui si affermi che il proprio figlio è oggetto di umiliazioni ad opera di un insegnante - Pubblicazione della notizia su un quotidiano di rilevante diffusione - Scriminante putativa dell'adempimento del dovere di proteggere l'integrità psicofisica del minore - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - ADEMPIMENTO DI UN DOVERE
Non sussistono i presupposti per l'applicabilità a titolo putativo della causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere (art. 51 cod. pen.), qualora i genitori di un minore indirizzino alle Autorità scolastiche - nella specie al dirigente della scuola elementare ed al provveditore agli studi - due lettere con cui affermino falsamente che il proprio figlio è umiliato e ripetutamente percosso ad opera di un insegnante, omettendo la verifica in ordine alla veridicità dei fatti riferiti dal minore, considerato che l'operatività della predetta esimente putativa presuppone un errore incolpevole sulla verità dei fatti, non configurabile in assenza di un preventivo vaglio del racconto riferito dal minore. Inoltre, nessuna giustificazione, in quanto esulante dai compiti di salvaguardia del minore, può avere la pubblicazione, su interessamento degli stessi genitori, di detta notizia su un quotidiano di rilevante diffusione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)