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Sez. 1, Sentenza n. 5643 del 29/10/1979 (Rv. 402238 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ORFANI DI GUERRA - LIBERALITA IN FAVORE DELLA CATEGORIA 'ORFANI DI GUERRĂ€ - ESENZIONE DA OGNI TRIBUTO EX ART 3 DELLA LEGGE N 365 DEL 1958 - LIBERALITA IN FAVORE DI SINGOLI INDIVIDUI DELLA MEDESIMA CATEGORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402238-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ORFANI DI GUERRA - LIBERALITA IN FAVORE DELLA CATEGORIA 'ORFANI DI GUERRĂ€ - ESENZIONE DA OGNI TRIBUTO EX ART 3 DELLA LEGGE N 365 DEL 1958 - LIBERALITA IN FAVORE DI SINGOLI INDIVIDUI DELLA MEDESIMA CATEGORIA - ESCLUSIONE.*

L'art 3, primo comma della legge 13 marzo 1958 n 365, sull'opera nazionale per gli orfani di guerra, il quale esenta da ogni tributo le liberalita, per atto fra vivi o mortis causa, che siano disposte, oltre che in favore dell'opera medesima e delle istituzioni con essa collegate, anche in favore 'di orfani della guerrĂ , si riferisce alla generalita degli orfani di guerra, nell'ambito del territorio dello stato o della provincia, e, pertanto, non puo trovare applicazione nei confronti di Disposizioni in favore non di detta categoria indifferenziata - la cui protezione ed assistenza e affidata alla opera ed alle istituzioni - ma di singoli individui della medesima.*

Riferimenti normativi: Legge 13/03/1958 num. 365 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)