Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 28 marzo 1995, causa C-324/93
Epigrafe
Sentenza della Corte
28 marzo 1995
Nel procedimento C-324/93,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla High Court of Justice (Queen's Bench Division) nella causa dinanzi ad essa pendente tra
The Queen
e
Secretary of State for the Home Department,
ex parte: Evans Medical Ltd e Macfarlan Smith Ltd,
sostenuto da:
Generics (UK) Ltd,
interveniente,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30, 36 e 234 del Trattato CEE nonché della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU 1977, L 13, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/295/CEE (GU L 127, pag. 1),
LA CORTE,
composta dai signori G. C. Rodríguez Iglesias, presidente, F. A. Schockweiler e P. J. G. Kapteyn, presidenti di sezione, G. F. Mancini, C. N. Kakouris, J. L. Murray (relatore) e D. A. O. Edward, giudici,
avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
per la Macfarlan Smith Ltd, dal signor Mark Barnes, QC,
per la Generics (UK) Ltd, dai signori Michael Burton, QC, e Nicholas Green, barrister,
per il governo del Regno Unito, dalla signora S. Lucinda Hudson, del Treasury Solicitor's Department, e dal signor Richard Plender, QC, in qualità di agenti,
per il governo francese, dalle signore Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Hélène Duchène, della segreteria degli Affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti,
per il governo irlandese, dai signori Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, e James Hamilton, barrister-at-law,
per il governo portoghese, dal signor Luís Fernandes, direttore del servizio giuridico presso la direzione generale delle Comunità europee del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Maria Luisa Duarte, consigliere giuridico presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,
per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Richard Wainwright, consigliere giuridico, e dalla signora Virginia Melgar, pubblico dipendente nazionale in distacco presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Macfarlan Smith Ltd, rappresentata dai signori Mark Barnes, QC, e Alan Griffiths, barrister, della Generics (UK) Ltd, rappresentata dai signori Stephen Kon e Michael Rose, solicitors, del governo del Regno Unito e della Commissione all'udienza del 5 luglio 1994,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 ottobre 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con ordinanza 23 giugno 1993, pervenuta in cancelleria il 25 giugno seguente, la High Court of Justice (Queen's Bench Division) ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti, rispettivamente, sugli artt. 30, 36 e 234 del Trattato CEE e sulla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU 1977, L 13, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/295/CEE (GU L 127, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).
punto 2
Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia che vede opposte le società Evans Medicai Ltd (in prosieguo: la «Evans») e Macfarlan Smith Ltd (in prosieguo: la «Macfarlan») al Secretary of State for the Home Department (ministro dell'Interno, in prosieguo: il «Secretary of State»), sostenuto dalla Generics (UK) Ltd (in prosieguo: la «Generics»), in ordine al'importazione da parte di quest'ultima, nel Regno Unito, di un quantitativo di diamorfina originaria dei Paesi Bassi.
punto 3
Ai sensi del Misuse of Drugs Act 1971 (legge britannica del 1971 sull'abuso di droghe), l'importazione di diamorfina è vietata, salvo autorizzazione del Secretary of State a norma dell'art. 3, n. 2, lett. b).
punto 4
La diamorfina, prodotto derivato dall'oppio, è a volte impiegata come analgesico nel corso di trattamenti medici, in particolare nel Regno Unito dato che, secondo i dati forniti dal giudice di rinvio, su 241 kg di diamorfina consumati nel 1990 a fini medici nel mondo, 238 sono stati consumati in questo Stato.
punto 5
Questo prodotto rientra nella convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (Raccolta dei trattati delle Nazioni unite, 520, pag. 204; in prosieguo: la «convenzione»), entrata in vigore nel Regno Unito nel 1964 e vigente anche negli altri Stati membri.
punto 6
La convenzione prevede in particolare che gli Stati contraenti:
«adotteranno le misure legislative e amministrative che si renderanno necessarie (...) per limitare esclusivamente a fini medici e scientifici la produzione, la fabbricazione, l'esportazione, l'importazione, la distribuzione, il commercio, l'uso e la detenzione di stupefacenti» [art. 4, lett. c)],
«esigeranno che il commercio e la distribuzione degli stupefacenti siano adottati dietro licenza, salvo che tale commercio o distribuzione non siano effettuati da una o più aziende di Stato» [art. 30, n. 1, lett. a)], e
«controlleranno mediante il rilascio di licenza l'importazione e l'esportazione di stupefacenti, salvo il caso in cui tale importazione o esportazione sia effettuata da una o più aziende di Stato» [art. 31, n. 3, lett. a)].
punto 7
Fino al 1992, in conformità alla politica seguita all'epoca nel Regno Unito, il Secretary of State vietava l'importazione di questo prodotto e concedeva, da un lato, alla Macfarlan l'esclusiva per la fabbricazione del prodotto in polvere a base di concentrato di paglia di papavero importato da paesi terzi e, dall'altro, alla Evans quella della trasformazione (congelamento, disidratazione e imballaggio) del prodotto in vista del suo impiego medico e della sua distribuzione nel Regno Unito.
punto 8
Secondo il Secretary of State, questa prassi era giustificata dalla necessità di evitare il rischio di deviazioni della diamorfina verso il commercio illecito e di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti nel Regno Unito.
punto 9
Nel mese di settembre 1990, il Secretary of State respingeva la domanda della Generics volta a ottenere una licenza per l'importazione di un quantitativo di dia-morfina dai Paesi Bassi. Tale società, previa autorizzazione, proponeva ricorso giurisdizionale avverso la decisione di diniego al fine di farla dichiarare in contrasto con l'art. 30 del Trattato e non giustificabile ai sensi dell'art. 36. In corso di procedura, il Secretary of State riconosceva che il diniego del rilascio di una licenza alla Generics non era giustificato e affermava che la propria decisione era oggetto di un riesame.
punto 10
Con due lettere 17 agosto 1992, il Secretary of State informava la Evans e la Macfarlan di aver autorizzato la Generics a importare il quantitativo di diamorfina, ritenendo che la politica allora vigente fosse di ostacolo agli scambi intracomunitari e che la sicurezza degli approvvigionamenti potesse essere garantita in modo soddisfacente, e in assoluta conformità al diritto comunitario, mediante l'istituzione di un sistema di appalto.
punto 11
Le ricorrenti nella causa principale adivano allora il giudice di rinvio al fine di far dichiarare che il ragionamento giuridico contenuto nelle lettere citate a sostegno del rilascio dell'autorizzazione, e quindi dell'abbandono della politica precedente, era viziato da un errore di diritto, talché le decisioni dovevano essere annullate.
punto 12
Le ricorrenti ritengono che i precetti della convenzione siano incompatibili con le disposizioni degli artt. 30 e 36 del Trattato. Pertanto esse deducono, in primo luogo, che questi articoli non sono applicabili al commercio degli stupefacenti in forza dell'art. 234 del Trattato, atteso che la convenzione è stata conclusa prima dell'adesione del Regno Unito alle Comunità; infatti, secondo questa norma, «le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente all'entrata in vigore del Trattato stesso, tra uno o più Stati membri, da una parte, e uno o più Stati terzi, dall'altra». La convenzione postulerebbe pertanto, secondo le ricorrenti, il mantenimento della disciplina precedente.
punto 13
Le ricorrenti ritengono in secondo luogo che, quand'anche fosse applicabile l'art. 30 del Trattato, il Secretary of State avrebbe potuto giustificare il diniego di rilascio di una licenza d'importazione alla Generics richiamandosi all'art. 36 e, inoltre, avrebbe dovuto preventivamente assicurarsi che il sistema di appalto potesse essere attuato, fosse compatibile con la convenzione e garantisse l'approvvigionamento continuo di diamorfina da parte del servizio sanitario nazionale.
punto 14
In questo contesto, il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se in base ad una fedele interpretazione degli artt. 30, 36 e 234 del Trattato CEE uno Stato membro sia legittimato a rifiutare di concedere una licenza, richiesta dalla normativa di tale Stato membro, per l'importazione da un altro Stato membro di stupefacenti, originari di quest'ultimo Stato o ivi in libera pratica, per il motivo che:
a) le disposizioni degli artt. 30 e 36 non si applicano al commercio di stupefacenti ai sensi o nell'ambito della convenzione unica sugli stupefacenti, firmata a New York il 30 marzo 1961;
e/o
b) l'osservanza della convenzione richiederebbe in pratica l'arbitraria assegnazione di quote tra importatori e produttori locali; e/o il sistema di controllo previsto dalla convenzione sarebbe altrimenti meno efficace;
e/o
c) (in circostanze in cui la Comunità ha omesso di adottare una direttiva o un altro regime relativo al commercio di stupefacenti tale da consentirle di dichiarare se stessa come un “solo territorio” ai sensi dell'art. 43 della convenzione unica e diversi Stati membri che producono stupefacenti vietano la loro importazione) l'importazione di stupefacenti da un altro Stato membro pregiudicherebbe la redditività dell'unico fabbricante autorizzato nello Stato membro interessato e l'affidabilità della fornitura di tali farmaci per fini medici essenziali in tale Stato membro verrebbe pregiudicata.
2) Se, in base a un'adeguata interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE (GU 1977, L 13, pag. 1), una pubblica autorità, quando ha il compito di acquistare per uso medico farmaci essenziali, aventi funzione analgesica, sia autorizzata a tener conto del requisito della affidabilità e della continuità della fornitura nelľaggiudicare contratti per la fornitura di tali medicinali».
Sentenza › Sulla pertinenza delle questioni sollevate
punto 15
In via preliminare, la Commissione ritiene che non occorra risolvere le questioni sollevate in quanto, in primo luogo, la prima di loro verterebbe sulla compatibilità con il diritto comunitario di una pratica oggi abbandonata, consistente nel vietare le importazioni di diamorfina provenienti da altri Stati membri e, in secondo luogo, la seconda sarebbe volta a ottenere dalla Corte un'interpretazione del diritto comunitario con riferimento a una situazione puramente ipotetica, e cioè all'esistenza di un procedimento destinato all'acquisizione della diamorfina nell'ambito della direttiva.
punto 16
È sufficiente rilevare in proposito che il Secretary of State ha ritenuto che la prassi nazionale consistente nel vietare l'importazione di diamorfina fosse in contrasto con il diritto comunitario in quanto la sicurezza dell'approvvigionamento del mercato britannico poteva essere garantita in conformità al diritto comunitario, nell'ambito della direttiva. Le questioni sollevate hanno pertanto lo scopo di consentire al giudice di rinvio di accertare che la modifica della prassi nazionale effettivamente si imponeva per rendere quest'ultima compatibile con il diritto comunitario. Sulla scorta delle soluzioni fornite, la High Court of Justice dovrà determinare se, secondo il suo diritto nazionale, le decisioni del Secretary of State debbano essere anullate per errore di diritto.
punto 17
Alle questioni sollevate dal giudice nazionale occorre pertanto fornire una soluzione.
Sentenza › Sulla questione sub 1 a)
punto 18
Con la questione in esame, il giudice nazionale chiede se l'art. 30 del Trattato si applichi a una prassi nazionale che vieta l'importazione di stupefacenti elencati nella convenzione e atti ad essere distribuiti in forza della stessa.
punto 19
Va rilevato che, come la Corte ha dichiarato nelle sue sentenze 26 ottobre 1982, causa 221/81, Wolf (Racc. pag. 3681), e causa 240/81, Einberger (Racc. pag. 3699), gli stupefacenti di cui alla convenzione sono oggetto in tutti gli Stati membri di svariati provvedimenti volti a disciplinarne rigorosamente l'importazione e la distribuzione, sì da garantire che detti prodotti vengano utilizzati in questi Stati soltanto a fini farmaceutici o medici, in conformità alla convenzione.
punto 20
Secondo la giurisprudenza della Corte, gli oggetti trasportati al di là di una frontiera per dar luogo a negozi commerciali sono soggetti all'art. 30 del Trattato, indipendentemente dalla natura di tali negozi (v. sentenza 9 luglio 1992, causa C-2/90, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-4431, punto 26). Poiché presentano tali caratteristiche, gli stupefacenti di cui alla convenzione e atti ad essere distribuiti in forza della stessa sono soggetti a questa norma.
punto 21
Risulta peraltro da una giurisprudenza costante che costituisce un ostacolo agli scambi ogni provvedimento che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi comunitari (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837).
punto 22
In applicazione di questa giurisprudenza, una prassi nazionale consistente nel vietare le importazioni di stupefacenti, incidendo sugli scambi nel modo sopra descritto, rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 30 del Trattato.
punto 23
Il fatto che un provvedimento del genere possa derivare da una convenzione internazionale precedente al Trattato o all'adesione di uno Stato membro e che lo Stato membro mantenga questo provvedimento in forza dell'art. 234, nonostante il suo carattere di ostacolo, non ha l'effetto di sottrarlo all'ambito di applicazione dell'art. 30, in quanto l'art. 234 interviene unicamente allorché la convenzione imponga a uno Stato membro un obbligo incompatibile con il Trattato.
punto 24
La questione in oggetto dev'essere pertanto risolta nel senso che l'art. 30 del Trattato si applica a una prassi nazionale che vieta l'importazione di stupefacenti di cui alla convenzione e atti ad essere distribuiti in forza della stessa.
Sentenza › Sulla questione sub 1 b)
punto 25
Con la questione in esame il giudice nazionale chiede in sostanza se l'art. 30 del Trattato debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro deve garantire la piena efficacia di questa disposizione disapplicando una prassi nazionale consistente nel vietare l'importazione di diamorfina, allorché la prassi che si dimostra incompatibile con la norma comunitaria sia destinata ad attuare una convenzione che, quale quella sugli stupefacenti, è stata conclusa dallo Stato membro interessato con altri Stati membri e con Stati terzi precedentemente all'entrata in vigore del Trattato o all'adesione di questo Stato membro e la cui osservanza richiederebbe la ripartizione di quote tra imprese interessate e l'attuazione di un efficace sistema di controllo.
punto 26
Occorre ricordare in proposito che, per giurisprudenza costante, le disposizioni dell'art. 30 del Trattato prevalgono su ogni provvedimento nazionale contrario.
punto 27
Tuttavia, come risulta dalla sentenza 2 agosto 1993, causa C-158/91, Levy (Racc, pag. I-4287), l'art. 234, primo comma, del Trattato è diretto a precisare, conformemente ai principi di diritto internazionale, che l'applicazione del Trattato non pregiudica l'impegno assunto dallo Stato membro interessato di rispettare i diritti degli Stati terzi risultanti da una convenzione anteriore, e di osservare i relativi obblighi.
punto 28
Conseguentemente, per stabilire se una norma comunitaria possa essere resa inoperante da una convenzione internazionale anteriore, è necessario esaminare se questa imponga allo Stato interessato obblighi la cui attuazione può essere ancora pretesa dagli Stati terzi che sono parti contraenti della convenzione (sentenza Levy, citata, punto 13).
punto 29
Tuttavia, non spetta alla Corte, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, bensì al giudice nazionale accertare quali siano gli obblighi imposti da una convenzione internazionale anteriore allo Stato membro interessato e definirne i limiti in modo da stabilire in quale misura tali obblighi ostino all'applicazione degli artt. 30 e 36 del Trattato (sentenza Levy, citata, punto 21).
punto 30
Il giudice nazionale dovrà pertanto accertare se l'osservanza della convenzione nei confronti degli Stati terzi esiga la ripartizione di quote tra le imprese interessate e se autorizzare le importazioni renderebbe impossibile l'esercizio, da parte dello Stato membro, di un controllo del grado richiesto dalla convenzione.
punto 31
Nel corso del procedimento, il governo del Regno Unito ha osservato che la convenzione permetteva agli Stati firmatari di vietare l'importazione di stupefacenti sul proprio territorio, ma che non esigeva da parte loro che essi adottassero un provvedimento del genere.
punto 32
Occorre rilevare in proposito che, allorché una convenzione internazionale consente a uno Stato membro di adottare un provvedimento che pare contrario al diritto comunitario, senza tuttavia obbligarlo in tal senso, lo Stato membro deve astenersi dall'adottarlo.
punto 33
La questione in esame deve pertanto essere così risolta: l'art. 30 del Trattato va interpretato nel senso che uno Stato membro deve garantire la piena efficacia di questa norma, disapplicando una prassi nazionale contraria, salvo allorché detta prassi sia necessaria a garantire l'esecuzione da parte dello Stato membro interessato di obblighi verso Stati terzi derivanti da una convenzione conclusa anteriormente all'entrata in vigore del Trattato o all'adesione di questo Stato membro.
Sentenza › Sulla questione sub 1 e)
punto 34
Con la presente questione il giudice nazionale chiede se uno Stato membro sia legittimato a negare una licenza per l'importazione di stupefacenti provenienti da un altro Stato membro in quanto un'importazione del genere pregiudica la redditività dell'unico produttore autorizzato in questo Stato e comporta rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di diamorfina a fini medici.
punto 35
Occorre ricordare che l'art. 36 del Trattato consente a uno Stato membro di mantenere o introdurre provvedimenti che vietano o limitano gli scambi allorché, in primo luogo, detti provvedimenti siano giustificati, in particolare, da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di tutela della salute e della vita delle persone e, in secondo luogo, non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri.
punto 36
Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, questa norma riguarda provvedimenti di natura non economica (v. sentenza 7 febbraio 1984, causa 238/82, Duphar, Racc. pag. 523). Un provvedimento restrittivo degli scambi intracomunitari non è pertanto giustificabile con l'intenzione da parte di uno Stato membro di garantire la sopravvivenza di un'impresa.
punto 37
Per contro, la necessità di garantire l'approvvigionamento stabile del paese a fini medici essenziali può giustificare, alla luce dell'art. 36 del Trattato, un ostacolo agli scambi intracomunitari, laddove lo scopo sia riconducibile alla tutela della salute e della vita delle persone.
punto 38
Occorre ricordare tuttavia che una normativa o prassi nazionale non può avvalersi della deroga di cui all'art. 36 qualora la salute e la vita delle persone possano essere tutelate, con pari efficacia, con provvedimenti di minore pregiudizio per gli scambi intracomunitari (v., in particolare, sentenza 20 maggio 1976, causa 104/75, De Peijper, Racc. pag. 613, punto 17).
punto 39
La questione in esame dev'essere pertanto risolta nel senso che una prassi nazionale consistente nel negare una licenza per l'importazione di stupefacenti provenienti da un altro Stato membro non fruisce della deroga di cui all'art. 36 del Trattato qualora sia giustificata dalla necessità di garantire la sopravvivenza di un'impresa ma può, per contro, fruire della detta deroga qualora la tutela della salute e della vita delle persone imponga che sia garantito un approvvigionamento stabile di stupefacenti a fini medici essenziali e tale scopo non possa essere conseguito in modo altrettanto efficace mediante provvedimenti meno restrittivi degli scambi intracomunitari.
Sentenza › Sulla seconda questione
punto 40
Con la questione in esame, il giudice nazionale intende accertare se gli enti previsti dalla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, e in particolare dalla direttiva 77/62, possano, allorché intendono acquistare diamorfina, aggiudicare l'appalto tenendo conto della capacità delle imprese offerenti di garantire in modo affidabile e costante l'approvvigionamento del paese.
punto 41
Ai sensi dell'art. 25, primo comma, della direttiva,
«I criteri sui quali le amministrazioni aggiudicatrici si fondano per l'aggiudicazione dell'appalto sono:
a) (...)
b) (...) quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, diversi elementi di valutazione variabili secondo l'appalto di cui trattasi, quali: il prezzo, il termine di consegna, il costo d'utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica».
punto 42
Secondo la sentenza 20 settembre 1988, causa 31/87, Beentijes (Racc. pag. 4635), la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa lascia alle amministrazioni aggiudicatrici la decisione sui criteri di attribuzione dell'appalto che intendono adottare, purché questa decisione verta unicamente su criteri rivolti a identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa.
punto 43
Questa giurisprudenza, relativa agli appalti di lavori pubblici, vale anche per gli appalti pubblici di forniture, in quanto non esistono, sul punto, differenze tra i due tipi di appalto.
punto 44
Ne consegue che la sicurezza degli approvvigionamenti può fare parte dei criteri da prendere in considerazione ai sensi dell'art. 25 della direttiva per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa nell'ambito di un appalto volto a fornire alle autorità interessate un prodotto quale quello di cui si discute nella controversia principale.
punto 45
In tal caso occorrerà tuttavia che la sicurezza degli approvvigionamenti sia chiaramente indicata quale criterio per l'aggiudicazione dell'appalto, in conformità dell'art. 25, n. 2, della direttiva, il quale prevede che:
«(...) le amministrazioni aggiudicatrici menzionano nel capitolato d'oneri o nel bando di gara tutti i criteri di aggiudicazione di cui prevedono l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente di importanza che è loro attribuita».
punto 46
Il governo portoghese sottolinea tuttavia che la specificità della diamorfina, in particolare sotto il profilo delle misure di sicurezza che debbono essere adottate al fine di evitare qualunque deviazione del prodotto, consente di aggiudicare l'appalto mediante trattativa privata, senza applicare le procedure del bando di gara pubblica o ristretta. Fa riferimento in proposito all'art. 6, n. 4, della direttiva, come modificata, il quale prevede che:
«Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare gli appalti di forniture mediante procedura negoziata senza la preliminare pubblicazione di un bando di gara nei casi seguenti:
(...)
c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna, a causa di particolarità tecniche, (...) non possono essere affidate che ad un fornitore determinato;
(...)».
punto 47
Il governo francese perviene alla stessa conclusione fondando la propria analisi sull'art. 6, n. 1, lett. g), della direttiva, nella sua versione originale, il quale ammette l'aggiudicazione dell'appalto mediante trattativa privata
«quando le forniture sono dichiarate segrete o quando la loro esecuzione richiede misure speciali di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro considerato, o quando lo esige la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato».
punto 48
Occorre ricordare in proposito che, secondo la giurisprudenza della Corte (v., da ultimo, sentenza 3 maggio 1994, causa C-328/92, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-1569, punto 15), le disposizioni dell'art. 6 della direttiva, modificate, che consentono deroghe alle norme dirette a garantire l'effettività dei diritti riconosciuti dal Trattato nel settore degli appalti pubblici di forniture, devono essere oggetto di interpretazione restrittiva.
punto 49
Le informazioni comunicate alla Corte non consentono, in questa fase, di ritenere che la specificità tecnica della diamorfina e i provvedimenti di sicurezza da adottare per evitare qualunque deviazione rendano impossibile il ricorso alla gara d'appalto pubblica o ristretta. Al contrario, la capacità dell'offerente nel predisporre idonee misure di sicurezza potrà essere presa in considerazione come criterio per l'aggiudicazione dell'appalto, in conformità all'art. 25 della direttiva.
punto 50
Sulla scorta di queste considerazioni, occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale nel modo seguente: la direttiva 77/62 dev'essere interpretata nel senso che essa autorizza gli enti ivi previsti, che intendano acquistare diamorfìna, ad aggiudicare l'appalto tenendo conto della capacità delle imprese offerenti di garantire in modo affidabile e costante l'approvvigionamento dello Stato membro interessato.
Sentenza › Sulle spese
punto 51
Le spese sostenute dai governi del Regno Unito, francese, irlandese e portoghese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice (Queen's Bench Division) con ordinanza 23 giugno 1993, dichiara:
1) L'art. 30 del Trattato CEE si applica a una prassi nazionale che vieta l'importazione di stupefacenti di cui alla convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e atti ad essere distribuiti in forza della stessa.
2) L'art. 30 del Trattato CEE va interpretato nel senso che uno Stato membro deve garantire la piena efficacia di questa norma disapplicando una prassi nazionale contraria, salvo allorché detta prassi sia necessaria a garantire l'esecuzione da parte dello Stato membro interessato di obblighi verso Stati terzi derivanti da una convenzione conclusa anteriormente all'entrata in vigore del Trattato CEE o all'adesione di questo Stato membro.
3) Una prassi nazionale consistente nel negare una licenza per l'importazione di stupefacenti provenienti da un altro Stato membro non fruisce della deroga di cui all'art. 36 del Trattato CEE qualora sia giustificata dalla necessità di garantire la sopravvivenza di un'impresa ma può, per contro, fruire della detta deroga qualora la tutela della salute e della vita delle persone imponga che sia garantito un approvvigionamento stabile di stupefacenti a fini medici essenziali e tale scopo non possa esere conseguito in modo altrettanto efficace mediante provvedimenti meno restrittivi degli scambi intracomunitari.
4) La direttiva del Consiglio 21 dicembre 1976, 77/62/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 marzo 1988, 88/295/CEE, dev'essere interpretata nel senso che essa autorizza gli enti ivi previsti, che intendano acquistare diamorfina, ad aggiudicare l'appalto tenendo conto della capacità delle imprese offerenti di garantire in modo affidabile e costante l'approvvigionamento dello Stato membro interessato.
Firme
Rodríguez Iglesias
Schockweiler
Kapteyn
Mancini
Kakouris
Murray
Edward
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 marzo 1995.
Il cancelliere
R. Grass
Il presidente
G. C. Rodríguez Iglesias