Sez. 2, Sentenza n. 1414 del 12/09/1970 (Rv. 347206 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - VALORE DELLA CAUSA - RIFERIMENTO AL TRIBUTO GRAVANTE SUL FONDO DELL'ATTORE - PRESUPPOSTI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - VIOLAZIONE DELLE DISTANZE LEGALI - VALORE DELLA CAUSA - RIFERIMENTO AL TRIBUTO GRAVANTE SUL FONDO DELL'ATTORE - PRESUPPOSTI.*
Nelle controversie in materia di violazione delle distanze legali il valore della causa deve essere determinato con riferimento al tributo gravante sul fondo dell'attore solo quando il convenuto abbia eccepita l'esistenza a carico di quel fondo di una servitu legittimante distanze inferiori a quelle legali. (V 3537'68, mass n 336710 941'68, mass n 332300 2967'67, mass n 330654).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15, Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)