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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 113 del 1987

Decisione
decisa il 1987-03-27, depositata il 1987-04-07
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:113
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 4178

  • Pena
  • In genere
  • Richiesta di sanzioni sostitutive
  • Accoglimento
  • Subordinato al parere favorevole del P.M.
  • Preteso carattere vincolante di tale parere
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata - in quanto ripropone sotto gli stessi profili e con identici argomenti, la medesima questione già dichiarata non fondata "nei sensi di cui in motivazione", con sentenza e manifestamente infondata con ordinanze - la nuova denuncia di illegittimità dell'art. 77 della L. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui richiede il parere favorevole del P.M. (che inesattamente si assume abbia efficacia vincolante) perché il giudice possa accogliere la richiesta di patteggiamento. - S.n. 120/1984; O.nn. 265/1985; 276/1986.

Norme impugnate

  • art. 77 legge 24 novembre 1981, n. 689

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promossi con due ordinanze emesse il 4 giugno 1986 dal Tribunale di Pisa nei procedimenti penali a carico di Bardelli Bruno e di Fruzzetti Agostino, iscritte ai nn. 609 e 610 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Pisa, con due ordinanze dall'identico contenuto emesse il 4 giugno 1984, ha denunciato, in riferimento all'art. 101 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui richiede il parere favorevole del P.M. perché il giudice possa accogliere la richiesta di patteggiamento"; e che nel secondo dei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;
punto 2
Considerato che i giudizi riguardano un'identica questione e vanno, quindi, riuniti; che la questione è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 120 del 1984 nei sensi di cui alla relativa motivazione e manifestamente infondata con ordinanze n. 265 del 1985 e n. 276 del 1986 e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento all'art. 101 della Costituzione, dal Tribunale di Pisa con le due ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1987. Il Presidente: LA PERGOLA Il Redattore: CONSO Depositata in cancelleria il 7 aprile 1987. Il direttore della cancelleria: VITALE

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze