Sez. 1, Sentenza n. 1061 del 15/04/1971 (Rv. 351093 - 01)
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DECRETO DI APPROVAZIONE DELLO STATO PASSIVO - EFFICACIA PRECLUSIVA - LIMITI - COMPENSAZIONE TRA IL CREDITO COSI ACCERTATO ED IL CREDITO DEL FALLITO AZIONATO IN GIUDIZIO DAL CURATORE - AMMISSIBILITA.*
FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DECRETO DI APPROVAZIONE DELLO STATO PASSIVO - EFFICACIA PRECLUSIVA - LIMITI - COMPENSAZIONE TRA IL CREDITO COSI ACCERTATO ED IL CREDITO DEL FALLITO AZIONATO IN GIUDIZIO DAL CURATORE - AMMISSIBILITA.*
Il decreto di approvazione dello stato passivo, concludendo il procedimento giurisdizionale di verificazione dei crediti, da luogo, nello ambito del processo fallimentare, alla preclusione di ogni ulteriore possibilita di controversia sulla sussistenza del credito ammesso e sulla sua entita, nonche sulla validita del titolo dal quale esso credito deriva e sulle cause di prelazione che lo assistono, ma non impedisce che il credito accertato ai fini del concorso possa, finche non soddisfatto, essere opposto in compensazione nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito verso il fallito, cioe in un giudizio che ha diretto riferimento alla procedura fallimentare e si svolge nel corso e nell'ambito di essa innanzi al tribunale fallimentare, anche se non nel piu ristretto ambito del procedimento di verifica.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97, Cod. Civ. art. 1241
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)