Sez. 4, Sentenza n. 3606 del 15/03/1982 Ud. (dep. 03/04/1982) Rv. 153060 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - ESTREMI.*
Il travisamento del fatto, come vizio logico-giuridico che ha come conseguenza la nullità della sentenza, si verifica soltanto col concorso di due condizioni: 1) l'ammissione, da parte del giudice di merito, di un fatto manifestamente escluso dal processo, o viceversa; 2) l'incidenza di esso su un punto deciso per il giudizio, nel senso che la sua esclusione o la sua ammissione avrebbero comportato una diversa decisione. (Conf mass n 138499; (Conf mass n 138195; (Conf mass n 137964; (Conf mass n 137770).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)