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Sez. 2, Ordinanza n. 23256 del 28/08/2024 (Rv. 672181-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI | Mancata notifica a tutti i litisconsorti - Effetto conservativo dell'impugnazione e integrazione del contraddittorio - Condizione - Notificazione a controparti processuali vittoriose - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672181-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE INSCINDIBILI

In tema di sentenza pronunciata fra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, ove il ricorso non sia notificato ad almeno una controparte processuale non può disporsi l'integrazione del contraddittorio mancandone il presupposto, ossia la presenza di una controparte, così dovendosi escludere l'effetto conservativo dell'impugnazione.(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione notificato esclusivamente ai soccombenti nel giudizio di appello, aventi la medesima posizione processuale del ricorrente, omettendo del tutto la notificazione alla controparte processuale vittoriosa).

Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)