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Sez. U, Sentenza n. 363 del 05/02/1969 (Rv. 338385 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI RESPONSABILITA PROMOSSI DAL PROCURATORE GENERALE - CITAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PER INTEGRAZIONE DI GIUDIZIO DOPO UNA DECISIONE INTERLOCUTORIA - AMMISSIBILITA- REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - LEGITTIMAZIONE.*
Stato
decisa il 1969-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338385-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI RESPONSABILITA PROMOSSI DAL PROCURATORE GENERALE - CITAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PER INTEGRAZIONE DI GIUDIZIO DOPO UNA DECISIONE INTERLOCUTORIA - AMMISSIBILITA- REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - LEGITTIMAZIONE.*

Nei giudizi che si svolgono dinanzi alla Corte dei conti ad iniziativa del procuratore generale in materia di responsabilita, questi puo, dopo una decisione interlocutoria, citare 'per integrazione di giudiziò altri soggetti estranei alla precedente fase processuale, in quanto ritenuti anch'essi responsabili allo stesso titolo delle parti originarie. In tale ipotesi i soggetti citati sono legittimati ad esperire il regolamento preventivo di giurisdizione, perche nei loro confronti non esiste alcuna decisione. Se la decisione emessa abbia risolto qualche questione di merito nei riguardi di alcuna delle parti, la preclusione deve intendersi limitata ad essa, salvo l'esperimento dei rimedi ordinari (appello alle Sezioni riunite della Corte dei conti e poi ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), essendo anche le decisioni interlocutorie suscettibili di passare in giudicato. Per le altre parti originarie, per le quali non sia intervenuta alcuna pronuncia di merito e non si sia formato il giudicato sulla giurisdizione, la preclusione dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi esclusa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 12/07/1934 num. 1214 art. 67 CORTE COST., Legge 12/07/1934 num. 1214 art. 71

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)