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Sez. 2, Sentenza n. 3123 del 02/10/1975 (Rv. 377230 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - IN GENERE - CONDUTTORE DI APPARTAMENTO IN EDIFICIO CONDOMINIALE - MOLESTIE DA PARTE DI ALTRO CONDOMINO - AZIONE DI MANUTENZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL CONDUTTORE DELL'APPARTAMENTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377230-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - MANUTENZIONE - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - IN GENERE - CONDUTTORE DI APPARTAMENTO IN EDIFICIO CONDOMINIALE - MOLESTIE DA PARTE DI ALTRO CONDOMINO - AZIONE DI MANUTENZIONE - LEGITTIMAZIONE DEL CONDUTTORE DELL'APPARTAMENTO - INSUSSISTENZA.*

Il conduttore di un immobile in edificio condominiale ha la detenzione, non il possesso, dell'immobile medesimo e delle parti comuni dell'edificio; quindi, ove molestato nel godimento di una parte comune dell'edificio, da parte di uno dei condomini che sostenga di essere stato autorizzato dall'assemblea condominiale a quell'uso che darebbe luogo alla pretesa molestia, non e legittimato ad esperire l'Azione di manutenzione, la quale spetta esclusivamente al locatore. (V 2202/58; 4361/54).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)