Sez. 3, Sentenza n. 280 del 19/11/2003 Cc. (dep. 09/01/2004) Rv. 226830 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Interventi edilizi in assenza o totale difformità della D.I.A. - Sanzione applicabile - Individuazione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
In materia edilizia, a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, la realizzazione di interventi in assenza o in totale difformità della denuncia di inizio attività (DIA) è sanzionata amministrativamente, ex art. 37 del citato T.U., solo nei casi di cui ai commi primo e secondo dell'art. 22 dello stesso d.P.R., che individuano le ipotesi di realizzabilità di opere mediante DIA, mentre nell'ipotesi di alternatività fra DIA e permesso di costruire, di cui al comma terzo dello stesso art. 22, la assenza o la totale difformità dell'opera comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui al successivo articolo 44.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 22, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)