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Sez. 5, Sentenza n. 19826 del 15/09/2009 (Rv. 610560 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Legge n. 289 del 2002 - Definizione agevolata dell'IVA all'importazione - Ammissibilità - Limiti - Disciplina relativa ai diritti doganali - Applicabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610560-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Il condono fiscale previsto dalla legge n. 289 del 2002 è applicabile al settore dell'IVA all'importazione soltanto entro i limiti e con le modalità previsti per la definizione agevolata in materia di diritti doganali, e cioè, ai sensi degli artt. 12, 15 e 16 della legge n. 289 cit., attraverso il pagamento integrale del dovuto. In entrambi i settori, sono infatti in gioco somme afferenti risorse proprie dell'Unione Europea, di esclusiva competenza del bilancio comunitario, sulle quali lo Stato membro svolge una funzione di mero accertamento e riscossione per conto della CE, senza avere alcun potere dispositivo.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)