diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5168 del 23/03/1983 Ud. (dep. 02/06/1983) Rv. 159335 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - IN GENERE - BUONA FEDE - AMMISSIBILITÀ - LIMITE.*
Stato
decisa il 1983-03-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159335-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CONTRAVVENZIONI - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - IN GENERE - BUONA FEDE - AMMISSIBILITÀ - LIMITE.*

In materia contravvenzionale, può trovare applicazione la scriminante della buona fede, se la convinzione della liceità del fatto, nella quale essa si concreta, non sia dovuta a colpa; la buona fede, quindi, può trovare adito solo nella ipotesi in cui nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, può essere mosso all'agente. (Conf mass n 157179, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 42 CORTE COST., Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)