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Sez. L, Ordinanza n. 21437 del 31/07/2024 (Rv. 672122-01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Congedo straordinario retribuito per assistenza a familiari con handicap grave - Art. 42, comma 5-ter, del d.lgs. n. 151 del 2001 - Indennità spettante al lavoratore fruitore del congedo - Detrazione della indennità corrisposta al lavoratore dai contributi previdenziali dovuti - Spettanza anche alle aziende speciali di cui all'art. 114 d.lgs. n. 267 del 2000 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672122-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

In tema di congedo straordinario per assistenza a familiari con handicap grave ex art. 42, comma 5-ter, d.lgs. n. 151 del 2001, le aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto rientranti fra i datori di lavoro privati, possono detrarre, nella denuncia contributiva, l'importo dell'indennità corrisposta ai dipendenti beneficiari di detto congedo dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente.

Decreto Legisl. 26/03/2001 num. 151 art. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 114, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 com. 2 lett. A CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)