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Sez. L, Sentenza n. 7390 del 25/03/2013 (Rv. 626082 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla consecutività dei giorni di assenza ai fini del licenziamento in tronco.
Stato
decisa il 2013-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626082-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

È riservata al giudice di merito l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, in ragione della loro efficacia limitata, ed essa non è censurabile in cassazione se non per violazione delle norme di legge sull'interpretazione dei contratti o per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nell'interpretare l'art. 25 del contratto collettivo di lavoro per l'industria metalmeccanica, aveva ritenuto, al fine del licenziamento del lavoratore in tronco in caso di assenza ingiustificata "oltre quattro giorni consecutivi", rilevassero solo i giorni lavorativi, da considerarsi consecutivi anche se intervallati da giorni festivi o comunque non lavorativi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)