Sez. 6, Sentenza n. 9120 del 02/07/1998 Ud. (dep. 04/08/1998) Rv. 211582 - 01
PENA - DETERMINAZIONE | Sindacato della Corte di cassazione - Motivazione del provvedimento impugnato - Indicazione degli elementi rilevanti o determinanti nell'ambito della dichiarata applicazione di tutti quelli previsti dall'art. 133 c.p. - Sufficienza - Mancanza di motivazione - Esclusione.
PENA - DETERMINAZIONE
Deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. E
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)