Codice civile
Testo in vigore al
Art. 8 Usi
1. Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati.
2. Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto.
Art. 9 Raccolte di usi
1. Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a cio' autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria.
Capo II. Dell'applicazione della legge in generale
Art. 10 Inizio dell'obbligatorieta' delle leggi e dei regolamenti
1. Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto.
2. Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto.
Art. 11 Efficacia della legge nel tempo
1. Le legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purche' non preceda quella della stipulazione.
Art. 12 Interpretazione della legge
1. Nell'applicare la legge non si puo' ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
2. Se una controversia non puo' essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Art. 13 Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative
1. Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati.
Art. 14 Applicazione delle leggi penali ed eccezionali
1. Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
Art. 15 Abrogazione delle leggi
1. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilita' tra le nuove disposizioni e le precedenti o perche' la nuova legge regola l'intera materia gia' regolata dalla legge anteriore.
Art. 16 Trattamento dello straniero
1. Lo straniero e' ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocita' e salve le disposizioni contenute in leggi speciali.
2. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere.
Art. 17 Legge regolatrice dello stato e della capacita' delle persone e dei rapporti di famiglia
1. Lo stato e la capacita' delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.
2. Tuttavia uno straniero, se compie nel Regno un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, e' considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizione di immobili situati all'estero.
Art. 18 Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi
1. I rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.66
Art. 19 Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi
1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.
2. Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.
Art. 20 Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli
1. I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternita' e' accertata o se soltanto, la madre ha legittimato il figlio.
2. I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.
Art. 21 Legge regolatrice della tutela
1. La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.
Art. 22 Legge regolatrice del possesso, della proprieta' e degli altri diritti sulle cose
1. Il possesso, la proprieta' e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.
Art. 23 Legge regolatrice delle successioni per causa di morte
1. Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredita' si tratta.
Art. 24 Legge regolatrice delle donazioni
1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.
Art. 25 Legge regolatrice delle obbligazioni
1. Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se e' comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto e' stato conchiuso. E' salva in ogni caso la diversa volonta' delle parti.
2. Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove e' avvenuto il fatto dal quale esse derivano.
Art. 26 Legge regolatrice della forma degli atti
1. La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volonta' e' regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto e' compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se e' comune.
2. Le forme di pubblicita' degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.
Art. 27 Legge regolatrice del processo
1. La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge.
Art. 28 Efficacia delle leggi penali e di polizia
1. Le leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.