Sez. U - , Ordinanza n. 26655 del 30/09/2021 (Rv. 662369 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - DECISIONÌ GRAVAMI - RICORSO IN CASSAZIONE | Notifica del ricorso alla Procura regionale e non alla Procura generale presso la Corte dei conti - Inesistenza - Esclusione - Fondamento - Nullità - Configurabilità - Conseguenze - Sanatoria ex art. 156 c.p.c. - Ammissibilità.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - DECISIONÌ GRAVAMI - RICORSO IN CASSAZIONE
La notifica del ricorso per cassazione alla Procura presso la sezione regionale anziché alla Procura generale presso la Corte di conti è nulla e non inesistente, atteso il collegamento di carattere ordinamentale, organizzativo e funzionale esistente tra i due uffici, ambedue esercenti le funzioni di pubblico ministero nella giurisdizione contabile; la nullità di detta notifica è comunque sanata, in forza del principio generale del raggiungimento dello scopo, ove il P.G. depositi memoria difensiva nel giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)