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Sez. 1, Sentenza n. 17 del 11/01/1962 (Rv. 250037 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - PROVA DELL'ISCRIZIONE AI SINDACATI STIPULANTI.*
Stato
decisa il 1962-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/250037-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - PROVA DELL'ISCRIZIONE AI SINDACATI STIPULANTI.*

Mentre i contratti collettivi del periodo corporativo, data la loro natura normativa, avevano efficacia giuridica erga omnes, vincolando tutti gli appartenenti alle categorie interessate, i contratti collettivi postcorporativi, stipulati cioe dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo, data la loro natura negoziale, sono giuridicamente vincolanti unicamente per gli iscritti alle rispettive associazioni stipulanti di datori di lavoro e lavoratori. Pertanto la parte, la quale invoca l'applicazione in proprio favore di un contratto collettivo postcorporativo, e tenuta a dimostrarne il necessario presupposto di applicabilita, qual'e l'iscrizione dei soggetti interessati alle rispettive associazioni stipulanti, come postula il principio dell'Onere della prova. (V 2412/59, 2968/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)