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Sez. 1, Sentenza n. 15948 del 29/07/2005 (Rv. 585145 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE | Estinzione del processo - Eccezione - Proponibilità - Ad opera della sola parte colpita dall'evento interruttivo - Esclusione - Estensione ad ogni parte interessata.
Stato
decisa il 2005-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585145-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER INATTIVITÀ DELLE PARTI E PER MANCATA PROSECUZIONE O RIASSUNZIONE

L'eccezione di estinzione del processo per mancata riassunzione dopo l'interruzione può essere dedotta da tutte le parti interessate (art. 307, quarto comma, cod. proc. civ.), in quanto l'interesse all'estinzione non coincide con quello tutelato dall'interruzione del processo e, riconoscendo la legge a tutte le parti l'interesse alla riattivazione del processo, non vi è ragione di attribuire solo ad alcune di esse la possibilità di evitarla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)