Sez. 1, Sentenza n. 1725 del 17/03/1982 (Rv. 419562 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE - LEGITIMATIO AD CAUSAM - STATO GIURIDICO DI GENITORE NATURALE - CONDIZIONE DELL'AZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA DECISIONE - SUFFICIENZA.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - IN GENERE - LEGITIMATIO AD CAUSAM - STATO GIURIDICO DI GENITORE NATURALE - CONDIZIONE DELL'AZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - SUSSISTENZA AL MOMENTO DELLA DECISIONE - SUFFICIENZA.*
In tema di adozione speciale, lo stato giuridico di genitore naturale rappresenta una condizione dell'Azione di opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità (legitimatio ad causam) e, come tale, è sufficiente sussista al momento della decisione, a nulla rilevando che esso sia stato acquisito (nella specie: per effetto di riconoscimento) dopo la scadenza dei termini previsti per detta opposizione, che sia stata tempestivamente proposta, in quanto le modalità temporali di acquisizione dello stato giuridico suindicato, attenendo al merito del giudizio, possono influire soltanto sull'accertamento del diritto controverso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 undecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 duodecies CORTE COST., Cod. Civ. art. 314 terdecies, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)