Sez. 3, Sentenza n. 3889 del 05/12/1968 (Rv. 337374 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - OGGETTO - FATTI ILLECITI - NOZIONE - DIVIETO DEL DEFERIMENTO - FINALITA*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - AMMISSIBILITA - OGGETTO - FATTI ILLECITI - NOZIONE - DIVIETO DEL DEFERIMENTO - FINALITA*
L'art. 2739 cod.civ., a differenza dell'art. 1364, secondo comma, dell'abrogato codice civile, non si limita a vietare il deferimento del giuramento su un fatto delittuoso, ma estende il divieto, tanto per il giuramento decisorio quanto per quello suppletorio, ai fatti illeciti, anche se non costituenti reato, propri di colui che dovrebbe giurare, al fine di evitare a costui l'alternativa di (eventualmente) confessare la propria turpitudine o di rendersi spergiuro.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2739, Cod. Civ. Abrog. art. 364
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)