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Sez. 3, Sentenza n. 943 del 03/04/1974 (Rv. 368854 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - EFFICACIA VINCOLANTE - MODIFICABILITA IN CORSO DI GIUDIZIO O RILEVABILITA D'UFFICIO DI MOTIVI DIVERSI - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE DI TUTTI I POSSIBILI FORI TERRITORIALI - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368854-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - INCOMPETENZA PER TERRITORIO - MOTIVI DELL'ECCEZIONE - EFFICACIA VINCOLANTE - MODIFICABILITA IN CORSO DI GIUDIZIO O RILEVABILITA D'UFFICIO DI MOTIVI DIVERSI - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE DI TUTTI I POSSIBILI FORI TERRITORIALI - NECESSITA.*

I motivi dedotti nella prima difesa a sostegno dell'eccezione d'incompetenza per ragioni di territorio non possono essere modificati nel corso del giudizio ne il giudice puo rilevare motivi non dedotti. Ne consegue che, nelle cause relative a diritti di obbligazione, poiche al foro generale, previsto dall'art 18 cod proc civ si aggiungono il forum contractus ed il forum destinatae solutionis ex art 20 stesso codice e la scelta di uno di essi spetta all'attore, il convenuto ha l'Onere di contestare nel primo atto difensivo l'individuabilita, presso il giudice adito, di entrambi detti fori facoltativi, con la conseguenza che ove ometta o ritardi tale contestazione, la Competenza resta radicata presso il giudice adito. (V 803'68, mass n 332073).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)