diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 735 del 07/03/1968 (Rv. 331972 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CUSTODE - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE SUL RENDICONTO - RECLAMO AL COLLEGIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331972-01

ESECUZIONE FORZATA - CUSTODE - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - ORDINANZA DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE SUL RENDICONTO - RECLAMO AL COLLEGIO - INAMMISSIBILITA.*

L'ordinanza del giudice, che, nel corso dell'espropriazione forzata immobiliare, pronuncia sul rendiconto del custode dei beni pignorati, costituisce provvedimento non impugnabile, a norma dell'art.593 cod. proc.civ., anche se a contenuto negativo e puramente ordinatorio. Pertanto, e inammissibile, contro il provvedimento, l'opposizione proposta mediante reclamo al collegio. (nella specie, essendo stata presentata denuncia penale contro l'operato del custode, il giudice delegato all'esecuzione, con la detta ordinanza - ed ovviamente in attinenza alle contestazioni in merito al rendiconto sollevate con la denunzia - aveva disposto di soprassedere ad ogni statuizione sull'approvazione o meno del conto).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 560, Cod. Proc. Civ. art. 593, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 178, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 178

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)