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Sez. 1, Sentenza n. 8327 del 11/06/2002 (Rv. 554988 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA | Su una delle domande proposte - Omessa impugnazione - Riproposizione della domanda in separato giudizio - Ammissibilità - Rinuncia alla domanda nell'originario giudizio - Configurabilità - Distinzione rispetto alla rinuncia agli atti del giudizio ed alla disposizione negoziale del diritto controverso.
Stato
decisa il 2002-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554988-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - OMESSA PRONUNCIA

Qualora il giudice ometta di pronunciare su una delle domande proposte, la parte ha la facoltà - oltre a quella di far valere tale omissione in sede di gravame - di rinunciare alla domanda stessa, per riproporla in separato giudizio. Tale rinuncia costituisce espressione della facoltà della parte di modificare la domanda precedentemente formulata e si distingue sia dalla rinuncia agli atti del giudizio, che va espressa nelle forme di cui all'art. 306 cod. proc. civ. e richiede l'accettazione della controparte, sia dalla disposizione negoziale del diritto controverso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)