Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 160 del 1980
Massime (1)
Massima n. 14496
- Locazione di immobili urbani
- Uso abitativo
- Legge C.D. sull'"equo canone"
- Contratti non soggetti a proroga, in corso alla data di entrata in vigore della legge sull'equo canone
- Esclusione dell'azione di cessazione della locazione per urgente ed improrogabile necessità del locatore
- Asserita violazione del principio di uguaglianza
- Sopravvenuta sentenza della corte di parziale illegittimità di talune disposizioni di detta legge riguardanti i contratti non sottoposti a proroga
- Necessità di una nuova valutazione della rilevanza
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - del combinato disposto degli artt. 82 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, e 4 della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui continua ad escludere, nei contratti di locazione in corso al 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga (conduttori con reddito annuo superiore agli otto milioni), l'azione di cessazione della proroga stessa per urgente ed improrogabile necessità del locatore, nonostante la protrazione legale della durata dei contratti per circa quattro anni (art. 65 legge n. 392/1978) e la conseguente preclusione, nei giudizi di convalida in corso, anche dell'azione di rilascio per finita locazione, dubitandosi che ciò realizzi una irrazionale discriminazione tra categorie di locatori, attribuendo una maggior tutela al proprietario proprio quando il conduttore sia meno abbiente. Nelle more del giudizio di costituzionalità è intervenuta la sentenza della Corte la quale ha dichiarato la illegittimità del combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, e 65 della citata legge n. 392 del 1978, "nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga"; la prospettata questione, trattandosi nel caso di specie di procedimento in fase monitoria, involge il citato art. 65, che, per effetto del suo secondo comma, si applica appunto a quei contratti per i quali, alla data del 30 luglio 1978, sia in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione, secondo i limiti indicati da altra intervenuta decisione della Corte; si rende pertanto necessario restituire gli atti al giudice a quo affinché accerti, alla stregua delle dette sopravvenute pronuncie della Corte, se la questione sollevata sia tuttora rilevante. - S. nn. 18 e 22/1980.
Norme impugnate
Parametri
- art. 3, comma 1, Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 82 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e 4 della legge 23 maggio 1950, n. 253 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1978 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Jeva Antonio e Cazzaniga Achille ed altra, iscritta al n. 911 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 del 13 febbraio 1980.
Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza del 13 novembre 1978 è stata sollevata dal Pretore di Milano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 82 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392 e 4 della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui continua ad escludere, nei contratti di locazione in corso al 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga (conduttori con reddito annuo superiore agli otto milioni), l'azione di cessazione della proroga stessa per urgente e improrogabile necessità del locatore; nonostante la protrazione legale della durata dei contratti per circa quattro anni (art. 65 legge n. 392/1978) e la conseguente preclusione, nei giudizi di convalida in corso, anche della azione di rilascio per finita locazione; per il dubbio che ciò realizzi una irrazionale discriminazione tra categorie di locatori, attribuendo una maggior tutela al proprietario proprio quando il conduttore sia meno abbiente.
punto 2
Considerato che nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 22 del 22 febbraio 1980, la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, e 65 della citata legge n. 392 del 1978, "nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessità del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga";
che la questione prospettata, trattandosi nel caso di specie di procedimento in fase monitoria, involge il citato art. 65, che, per effetto del suo secondo comma, si applica appunto a quei contratti per i quali, alla data del 30 luglio 1978, sia in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione, secondo i limiti indicati dalla sentenza di questa Corte n. 18 del 15 febbraio 1980;
che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo, affinché accerti, alla stregua delle sopravvenute decisioni di questa Corte, se la questione sollevata sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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