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Sez. 2, Sentenza n. 12012 del 08/07/1989 Ud. (dep. 09/09/1989) Rv. 182028 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - DI ARMA - CONFIGURABILITÀ - DETENZIONE DI ARMA CON MATRICOLA CANCELLATA - REATO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182028-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE - DI ARMA - CONFIGURABILITÀ - DETENZIONE DI ARMA CON MATRICOLA CANCELLATA - REATO - SUSSISTENZA.*

Ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione di armi nell'ipotesi di detenzione di arma sprovvista del marchio o del numero progressivo di matricola, prescritti dall'art. 11 legge 18 aprile 1975 n. 110, il reato presupposto può essere identificato nella precedente cancellazione del marchio o del numero e nella conseguente alterazione dell'arma prevista come delitto dall'art. 3 della stessa legge; in tal caso la prova della conoscenza della illecita provenienza dell'arma da parte del detentore può desumersi dalla stessa abrasione, essendo innegabile che l'acquisto di un'arma priva dei segni di identificazione, la cui presenza nel territorio dello stato è vietata in modo assoluto, è un elemento così grave ed univoco da fornire la certezza - specie se viene tenuto nascosto il nome del cedente - della sua provenienza illecita e della conoscenza di essa da parte del detentore. (Conf mass n 173254; (Conf mass n 163858).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 11, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)