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Sez. 3 - , Sentenza n. 27688 del 12/10/2021 (Rv. 662607 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione a precetto per il pagamento di credito pecuniario - Accertamenti in sede del relativo giudizio di cognizione - Legittimità del precetto - Sussistenza - Momento determinante - Sussistenza del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 2021-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662607-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Nel giudizio di cognizione promosso dal debitore con opposizione a precetto per il pagamento di credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso, l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione, e, quindi, tenendo conto non soltanto dei pagamenti che l'opponente deduca e dimostri di aver

fatto, pure in corso di causa, ma anche delle nuove ragioni creditorie che l'opposto abbia dedotto in via riconvenzionale, al fine di ottenere un nuovo titolo esecutivo sostitutivo od integrativo di quello posto originariamente a base della procedura esecutiva.

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)