Sez. 3, Sentenza n. 8202 del 20/04/1982 Ud. (dep. 25/09/1982) Rv. 155186 - 01
PARTE CIVILE - DANNI - NON PATRIMONIALI - CARATTERE DI EQUO INDENNIZZO.*
PARTE CIVILE - DANNI - NON PATRIMONIALI - CARATTERE DI EQUO INDENNIZZO.*
La riparazione del danno non patrimoniale assume il carattere di un equo indennizzo onnicomprensivo per il soggetto offeso dal reato, comprese quindi le ripercussioni soggettive risentite come conseguenza della vicenda penale sofferta. (fattispecie relativa a Costituzione di parte civile del comune in reato urbanistico) (Conf mass n 154209; (Conf mass n 152821, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 185, Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)