Sez. 1, Sentenza n. 400 del 22/01/1986 (Rv. 444014 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA - DOMANDA ATTRICE DI PRONUNCIA LIMITATA ALL'AN DEBEATUR - OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO - RINUNCIA SUCCESSIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - RICHIESTA DA PARTE DEL CONVENUTO DEL RIGETTO DELLA DOMANDA PER INAMMISSIBILITÀ DELLA SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SUL "QUANTUM" - MANCATA RIPROPOSIZIONE ESPLICITA DI TALE RICHIESTA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - RINUNCIA TACITA ALLA PREDETTA OPPOSIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA - DOMANDA ATTRICE DI PRONUNCIA LIMITATA ALL'AN DEBEATUR - OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO - RINUNCIA SUCCESSIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - RICHIESTA DA PARTE DEL CONVENUTO DEL RIGETTO DELLA DOMANDA PER INAMMISSIBILITÀ DELLA SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SUL "QUANTUM" - MANCATA RIPROPOSIZIONE ESPLICITA DI TALE RICHIESTA IN SEDE DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - RINUNCIA TACITA ALLA PREDETTA OPPOSIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'opposizione del convenuto alla richiesta attrice di pronuncia limitata all'an debeatur, la quale si traduce in un ostacolo alla separazione del giudizio sul quantum, può costituire oggetto di successiva rinuncia, anche tacita, purché evincibile da un comportamento processuale inequivocamente inconciliabile con la volontà di persistere nel dissenso avverso detta scissione. Pertanto, qualora il convenuto si sia costituito, chiedendo il rigetto della domanda avversaria anche in ragione della inammissibilità di quella separazione, la mancata riproposizione esplicita di tale ultima deduzione, in Sede di precisazione delle conclusioni, non può di per sè configurare rinuncia tacita alla suddetta opposizione, dovendosi questa intendere implicitamente richiamata nella richiesta di reiezione della pretesa attrice. (V 5264/79, mass n 401857; (V 3488/74, mass n 372000).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)