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Sez. 3, Sentenza n. 317 del 11/01/2002 (Rv. 551509 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITÀ DI ARGOMENTAZIONI - AD ABUNDANTIAM | Impugnabilità in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551509-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITÀ DI ARGOMENTAZIONI - AD ABUNDANTIAM

Le argomentazioni "ad abundantiam" non sono suscettibili di impugnazione in sede di legittimità indipendentemente dalla loro esattezza o meno, se il dispositivo sia fondato su corretta argomentazione avente carattere principale ed assorbente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)