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Sez. 2, Sentenza n. 4090 del 13/07/1979 (Rv. 400593 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400593-01

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*

Il giudizio, affermativo o negativo, riguardante il giudicato esterno, cioe l'accertamento che si assume essersi formato in un diverso e precedente processo fra le medesime parti, puo formare oggetto di ricorso per Cassazione solo sotto il profilo dell'art 2909 cod civ e della violazione e falsa applicazione dei principi giuridici in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, ovvero di vizi attinenti alla motivazione. Nel caso di giudicato esterno, infatti, i poteri attribuiti alla Corte suprema si esauriscono nel Sindacato di legittimita e non consentono disamina riguardo al contenuto sostanziale della pronuncia, la cui interpretazione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, e demandata in via esclusiva al giudice del merito. (Conf 1089/77, mass n 384725).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)