Sez. 2, Sentenza n. 4090 del 13/07/1979 (Rv. 400593 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Il giudizio, affermativo o negativo, riguardante il giudicato esterno, cioe l'accertamento che si assume essersi formato in un diverso e precedente processo fra le medesime parti, puo formare oggetto di ricorso per Cassazione solo sotto il profilo dell'art 2909 cod civ e della violazione e falsa applicazione dei principi giuridici in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, ovvero di vizi attinenti alla motivazione. Nel caso di giudicato esterno, infatti, i poteri attribuiti alla Corte suprema si esauriscono nel Sindacato di legittimita e non consentono disamina riguardo al contenuto sostanziale della pronuncia, la cui interpretazione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, e demandata in via esclusiva al giudice del merito. (Conf 1089/77, mass n 384725).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)