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Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni

Testo in vigore al

Capo VI. Limitazioni legali - servitu' - espropriazioni

Capo VII. Polizia e protezione delle telecomunicazioni

Titolo II. Dei servizi telegrafici

Capo I. Disposizioni di carattere generale

Art. 244 Tariffe telegrafiche fissate con decreto ministeriale

1. Le tariffe dei telegrammi e radiotelegrammi speciali, nonche' le tariffe dei servizi speciali, relative ai telegrammi e radiotelegrammi ordinari, sono stabilite e modificate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 245 Abilitazione di uffici postali al servizio telegrafico

1. Gli uffici locali e le agenzie, istituiti per i soli servizi postali, possono essere abilitati, sulla base delle direttive generali impartite dal competente organo centrale, al servizio telegrafico, con determinazione del direttore compartimentale competente per territorio o dell'organo designato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

2. E' necessario il parere del circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, competente per territorio.

3. Le relative spese sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 246 Apertura e soppressione degli uffici telegrafici - Competenza

1. L'apertura e la soppressione di uffici telegrafici permanenti o temporanei, sia in sede fissa che in sede mobile, e' disposta dal direttore generale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni o dall'organo da questo delegato.

2. Le spese relative sono a carico dell'Amministrazione qualora ricorrano motivi di pubblico interesse.

3. Rientra nella competenza del direttore provinciale l'apertura di uffici telegrafici temporanei in sede fissa, su richiesta di enti o privati che ne assumano interamente le spese a proprio carico.

Art. 247 Elenchi degli abbonati dei servizi telegrafici - Sanzioni

1. La pubblicazione sotto qualsiasi forma, la vendita e la distribuzione, anche gratuita, di elenchi o guide generali degli abbonati ai servizi telegrafici ed i supplementi a detti elenchi o guide, sono di esclusiva competenza dell'Amministrazione o dei suoi concessionari. La loro stampa puo' essere affidata, ove necessario, direttamente all'industria privata specializzata.

2. Gli utenti hanno diritto di chiedere che siano inserite gratuitamente le indicazioni strettamente necessarie alla propria individuazione.

3. Elenchi parziali, notiziari, bollettini o estratti, possono essere pubblicati, venduti e distribuiti, anche a titolo gratuito, a cura di enti o privati soltanto con il consenso dell'Amministrazione.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al primo ed al terzo comma del presente articolo, e' punito con la pena dell'ammenda sino a L. 400.000.

Art. 248 Utilizzazione degli impianti degli esercenti di pubblico trasporto

1. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' posare, sulle palificazioni di proprieta' degli esercenti di linee di pubblico trasporto, circuiti per i servizi telegrafici nel numero e con le modalita' stabilite con apposita convenzione.

2. Puo', altresi', utilizzare con le stesse modalita' e per gli stessi fini i circuiti disponibili nei cavi di proprieta' degli stessi esercenti.

3. Gli esercenti di linee di pubblico trasporto sono tenuti, a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, a svolgere nei propri uffici, muniti di telegrafo, il servizio telegrafico per il pubblico, con le modalita' indicate da apposita convenzione.