Sez. U, Sentenza n. 10794 del 26/05/2015 (Rv. 635368 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI | Giudizio su atti amministrativi - Verificazione - Nozione - Comunicazione alle parti circa l'inizio delle operazioni - Necessità - Fondamento - Omissione - Conseguenze.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI
Nel giudizio su atti amministrativi (nella specie, davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche), la verificazione, come la consulenza tecnica d'ufficio, è mezzo di valutazione della prova. In forza del principio generale del contraddittorio, la verificazione è nulla qualora non siano stati comunicati alle parti giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni tecniche e ne sia derivato pregiudizio al diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 19, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)