Sez. 3, Sentenza n. 8221 del 28/07/1999 (Rv. 529077 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - RIDUZIONE | Termine dilatorio della udienza per l'autorizzazione alla vendita - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - RIDUZIONE
La riduzione del pignoramento ex art.496 cod. proc. civ., dovendo essere effettuata con riferimento esclusivo all'importo dei crediti e delle spese del creditore procedente e dei creditori già intervenuti, al momento della richiesta del debitore esecutato o del provvedimento del giudice dell'esecuzione, che devono essere previamente sentiti, può essere domandata o disposta d'ufficio anche prima della udienza per l'autorizzazione alla vendita (o per l'assegnazione), senza che possa aver rilievo l'eventualità del successivo intervento di altri creditori in tale fase.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 496, Cod. Proc. Civ. art. 569
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)