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Sez. 3, Sentenza n. 8221 del 28/07/1999 (Rv. 529077 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - RIDUZIONE | Termine dilatorio della udienza per l'autorizzazione alla vendita - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529077-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - RIDUZIONE

La riduzione del pignoramento ex art.496 cod. proc. civ., dovendo essere effettuata con riferimento esclusivo all'importo dei crediti e delle spese del creditore procedente e dei creditori già intervenuti, al momento della richiesta del debitore esecutato o del provvedimento del giudice dell'esecuzione, che devono essere previamente sentiti, può essere domandata o disposta d'ufficio anche prima della udienza per l'autorizzazione alla vendita (o per l'assegnazione), senza che possa aver rilievo l'eventualità del successivo intervento di altri creditori in tale fase.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 496, Cod. Proc. Civ. art. 569

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)