Sez. 3, Sentenza n. 288 del 20/01/1989 (Rv. 461449 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DOCUMENTI - RICONDUCIBILITÀ AL VIZIO EX ART. 360 N. 5 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - OMESSO ESAME DI DOCUMENTI - RICONDUCIBILITÀ AL VIZIO EX ART. 360 N. 5 COD. PROC. CIV. - CONDIZIONI - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
L'omesso esame di documenti, riconducibile al vizio di omessa motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) ricorre solo nel caso in cui questi si rilevino idonei a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo od estintivo del rapporto giuridico in contestazione, in modo da condurre a una pronunzia diversa. Il potere-dovere di stabilire se il documento di cui si lamenta l'omesso esame sia, sul piano astratto in base a criteri di verosimiglianza, tale da indirizzare ad una pronuncia diversa da quella adottata compete alla Corte di Cassazione in Sede di esame del motivo di ricorso. (Conf 3141/84, mass n 435190).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)