Codici penali militari di pace e di guerra
Testo in vigore al
Art. 326 Vigilanza del procuratore militare del Re Imperatore sulla istruzione
1. Il procuratore militare del Re Imperatore deve vigilare e, occorrendo, richiedere tutto cio' che ritiene opportuno, perche' la istruzione sia speditamente compiuta, riferendo anche, ove sia necessario, al procuratore generale militare del Re Imperatore.
Sezione II. Disposizioni speciali
§ 1. Delle ispezioni, delle perquisizioni e degli esperimenti giudiziali
Art. 327 Ispezioni e perquisizioni in luoghi dipendenti dall'Autorita' militare da parte del giudice istruttore militare
1. Quando si deve procedere a ispezione o perquisizione in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dalla Autorita' militare, il giudice istruttore, osservate le disposizioni dei regolamenti per l'accesso in luoghi militari, procede alla ispezione o perquisizione, presente il comandante del luogo o un ufficiale da esso delegato; ovvero una superiore Autorita' militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.
Art. 328 Esperimenti giudiziali
1. Ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 312 del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare sono vietati gli esperimenti giudiziali che possono turbare il servizio, la disciplina o l'ordine dei luoghi militari.
§ 2. Dei periti e dei consulenti tecnici
Art. 329 Nomina del perito
1. Quando e' necessario procedere a perizia, il giudice nomina il perito, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato.
Art. 330
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 AGOSTO 1947, N. 1103
Art. 331 Incapacita' o incompatibilita' del perito
1. Oltre i casi di incompatibilita' o incapacita' del perito e del consulente tecnico, stabiliti dal Codice di procedura penale, non puo' prestare ufficio di perito o consulente tecnico l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari all'istruzione.
Art. 332 Termine per la presentazione della relazione del perito
1. Quando per la natura o per la difficolta' delle indagini il parere del perito non puo' essere dato immediatamente, il giudice stabilisce, per la presentazione in iscritto della relazione, un termine che non puo' superare la durata di due mesi. Questo termine puo' essere prorogato una sola volta dallo stesso giudice, sentito il procuratore militare del Re Imperatore. Se il perito non presenta la relazione nel termine prefissogli, il giudice lo sostituisce, ed applica le disposizioni dell'articolo 321 del codice di procedura penale. Degli atti suindicati il giudice fa compilare processo verbale.
§ 3. Degli interpreti
Art. 333 Nomina dell'interprete
1. Quando e' necessario ricorrere all'opera di un interprete, il giudice lo nomina, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato.
Art. 334 Incapacita' o incompatibilita' dell'interprete
1. Oltre i casi d'incapacita' o d'incompatibilita' dell'interprete, stabiliti dal codice di procedura penale, non puo' prestare l'ufficio d'interprete l'ufficiale che ha compilato il rapporto o la denuncia, o che ha proceduto ad atti preliminari alla istruzione.
§ 4. Del sequestro per il procedimento penale
Art. 335 Sequestro in luoghi dipendenti dall'Autorita' militare
1. Quando si debba procedere al sequestro di cose pertinenti al reato in luoghi dipendenti dalla Autorita' militare, si osservano, per l'accesso nei luoghi militari, le disposizioni dei regolamenti.
2. Al sequestro si procede alla presenza dell'Autorita' militare da cui il luogo dipende o di persona da essa delegata; ovvero di una superiore Autorita' militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.
Art. 336 Atti o cose costituenti segreto militare o di ufficio
1. Quando il militare, che ha in deposito, o che custodisce o detiene atti, documenti o cose di carattere militare, non aderisce alla richiesta di esibirli, fattagli dal giudice istruttore, dichiarando che trattasi di segreto militare o di segreto d'ufficio, il giudice, ove non ritenga fondata tale dichiarazione, rimette gli atti al procuratore generale militare del Re Imperatore, il quale provvede a norma dell'articolo 339, se la dichiarazione concerne un segreto militare, e puo' disporre che il giudice istruttore proceda al sequestro, se la dichiarazione concerne un segreto d'ufficio.
Art. 337 Nomina del custode delle cose sequestrate
1. Nei procedimenti per reati soggetti alla giurisdizione militare, nel caso indicato nel secondo comma dell'articolo 344 del codice di procedura penale, se il giudice sceglie un custode militare, questi e' nominato senza obbligo di cauzione.
§ 5. Dei testimoni
Art. 338 Segreto professionale
1. Il diritto di astenersi dal testimoniare, determinato dal segreto professionale a norma dell'articolo 351 del codice di procedura penale, spetta anche al militare incaricato della difesa di un imputato davanti ai tribunali militari.
Art. 339 Segreto d'ufficio
1. Nei casi preveduti dall'articolo 352 del codice di procedura penale, quando il giudice istruttore ritiene non fondata la dichiarazione del militare, rimette gli atti al procuratore generale militare del Re Imperatore, che ne informa il Ministro da cui il militare dipende. In tal caso, non si procede, per il delitto preveduto dall'articolo 372 del codice penale, senza l'autorizzazione del Ministro medesimo.
Sezione III. Della chiusura della istruzione formale
Art. 340 Rapporti fra il giudice istruttore e il pubblico ministero
1. Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore comunica gli atti al procuratore militare del Re Imperatore.
2. Il procuratore militare del Re Imperatore presenta le sue requisitorie al giudice istruttore.
3. Le requisitorie non sono notificate.
Art. 341 Dissenso fra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del tribunale militare
1. Il giudice istruttore, se ritiene che la cognizione del fatto appartiene al tribunale militare, e il pubblico ministero ha chiesto invece la trasmissione degli atti ad altra Autorita', provvede con ordinanza alla trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale ha l'obbligo di presentare senz'altro le sue requisitorie definitive in merito; salva la facolta' di proporre la questione di competenza nel dibattimento.
Art. 342 Sentenza d'incompetenza
1. Quando il giudice istruttore ritiene che la cognizione del fatto appartiene ad altro tribunale militare, ovvero all'Autorita' giudiziaria ordinaria, o ad altro giudice speciale, pronuncia sentenza, con cui ordina l'invio degli atti all'Autorita' competente.
2. Se il giudice istruttore riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza di un tribunale di bordo, ordina l'invio degli atti al comandante a cui spetta di convocare il tribunale.
Art. 343 Sentenza di rinvio a giudizio. Provvedimenti relativi alla liberta' personale dell'imputato
1. Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del tribunale al quale egli e' addetto, e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, ordina, con sentenza, il rinvio dell'imputato davanti al tribunale medesimo, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale, o di astenersi dal rinviare a giudizio in applicazione dell'articolo 210.
2. Con la stessa sentenza, il giudice istruttore, se non ha disposto anteriormente, puo' dare i provvedimenti menzionati nell'articolo 301 del codice di procedura penale, ovvero puo' modificarli o revocarli.
3. Se l'imputato non e' detenuto per il reato per cui si procede, si applicano le disposizioni dell'articolo 375 del codice di procedura penale.
Art. 344 Sentenza di proscioglimento
1. Nel caso di proscioglimento, e' ordinata la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza gia' provvisoriamente applicate e che devono essere revocate in conseguenza del proscioglimento, e sono applicate le misure di sicurezza a norma della legge penale comune e di questo codice.
Art. 345 Sentenza di astensione dal rinvio a giudizio per il reato militare di duello
1. Nel caso preveduto dall'articolo 210, il giudice pronuncia sentenza, con la quale dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.
Art. 346 Requisiti formali della sentenza del giudice istruttore
1. La sentenza del giudice istruttore, pronunciata in confronto di un militare, contiene, in aggiunta ai requisiti formali stabiliti dal codice di procedura penale, le indicazioni del grado che il militare riveste e del corpo o della nave a cui appartiene.