diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 25 febbraio 1988, cause riunite 194/85 e 241/85

Decisione
decisa il 1988-02-25
ECLI
ECLI:EU:C:1988:95

Epigrafe

Sentenza della Corte 25 febbraio 1988 Nelle cause riunite 194 e 241/85, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Xénophon Yataganas, membro dell'ufficio legale, in qualità di agente e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, ricorrente, contro Repubblica ellenica, rappresentata dal sig. Stelios Perrachis, consigliere giuridico presso il Ministero degli affari esteri, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Grecia, convenuta, cause aventi ad oggetto, la prima, la constatazione che, subordinando al rilascio di licenza l'importazione di banane originarie di altri Stati membri o che ivi si trovino in libera pratica e negando il rilascio di detta licenza, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 30 del trattato CEE e, la seconda, la constatazione che, vietando l'importazione di banane originarie dei paesi ACP, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dalla convenzione di Lomé, LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente di sezione, f. f. di presidente, T. Koopmans, K. Bahlmann, C. Kakouris, R. Joliét, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici, avvocato generale: J. L. da Cruz Vilaça cancelliere: B. Pastor, amministratore vista la relazione d'udienza ed in esito alla fase orale del 25 marzo 1987, durante la quale la Repubblica ellenica, convenuta, è stata rappresentata dai signori I. Laios e M. Tsotsanis, consigliere giuridico e, rispettivamente, giurista presso il Ministero dell'agricoltura, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, all'udienza del 18 giugno 1987, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 21 giugno e il 5 agosto 1985, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 169 del trattato CEE, due ricorsi aventi ad oggetto la constatazione, il primo, che sottoponendo al rilascio di licenza l'importazione delle banane originarie degli altri Stati membri o che vi si trovino in libera pratica, e negando il rilascio della licenza stessa, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 30 del trattato CEE e, il secondo, la constatazione che, vietando l'importazione di banane originarie degli stati ACP, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dalla Seconda convenzione ACPCEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 (GU 1980, L 347, pag. 1) (in prosieguo: la « convenzione di Lomé »).
punto 2
In forza di un decreto del ministro del commercio in data 24 dicembre 1980, periodicamente rinnovato, le importazioni di banane in Grecia sono subordinate dal 1o gennaio 1981, al rilascio di licenza. È assodato che le domande di licenza relative all'importazione di banane originarie di altri Stati membri o che vi si trovino in libera pratica sono sistematicamente respinte. Del pari è pacifico che vige in Grecia il divieto assoluto d'importare banane originarie degli stati ACP.
punto 3
La Commissione ha ritenuto che il prescrivere una licenza d'importazione e il rifiuto di rilasciare la licenza stessa costituivano misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione. Dopo aver invitato, con lettera 14 luglio 1983, il governo ellenico a presentare le sue osservazioni, il 14 maggio 1984 la Commissione emetteva un parere motivato secondo il quale la Repubblica ellenica, adottando i provvedimenti in questione nei confronti delle banane originarie degli altri Stati membri, o che vi si trovino in libera pratica, è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 30 del trattato CEE.
punto 4
II governo ellenico, nella risposta al parere motivato, ha dichiarato che esiste un'organizzazione nazionale del mercato delle banane ed ha sostenuto che, di conseguenza, l'art. 65, n. 2, dell'atto relativo alle condizioni d'adesione e di adeguamento dei trattati allegato al trattato del 28 maggio 1979, relativo all'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica della Repubblica ellenica (in prosieguo: l'« atto d'adesione« ) le consentivano di adottare i provvedimenti criticati. Il 13 marzo 1985 la Commissione emanava perciò un ulteriore parere motivato. In esso la Commissione sosteneva che, anche se esiste siffatta organizzazione nazionale, il divieto generale che colpisce l'importazione di banane non può essere conforme al diritto comunitario in quanto, a norma dell'art. 65, n. 2, dell'atto d'adesione, le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente sono consentite solo nei limiti strettamente necessari per garantire la conservazione dell'organizzazione nazionale. Poiché il governo ellenico non vi ha ottemperato, la Commissione ha proposto il ricorso nella causa 194/85.
punto 5
Con lettera 13 dicembre 1984, indirizzata al governo ellenico, la Commissione constatava che l'importazione in Grecia delle banane originarie o provenienti dagli stati ACP è vietata. La Commissione comunicava al governo ellenico che questo divieto era incompatibile in particolare con l'art. 3, n. 1, della convenzione di Lomé. Gli argomenti svolti dal governo ellenico in risposta a questa lettera non persuadevano la Commissione, che il 6 giugno 1985 emetteva un parere motivato. Il governo ellenico non si è conformato a detto parere, motivo per cui la Commissione ha proposto il ricorso nella causa 241/85.
punto 6
Per una più ampia esposizione della normativa nazionale in questione, del procedimento, dei mezzi e degli argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nei limiti necessari per il ragionamento della Corte.

Sentenza › Causa 194/85

punto 7
La Commissione basa il ricorso sulla tesi che il requisito, anche soltanto formale, della licenza d'importazione costituisce una misura d'effetto equivalente a una restrizione quantitativa, vietata dagli artt. 30 e successivi del trattato CEE. A maggior ragione, il rifiuto sistematico di rilasciare la licenza d'importazione negli scambi intracomunitari costituirebbe trasgressione di dette disposizioni.
punto 8
II governo ellenico ribatte che l'art. 65, n. 2, dell'atto d'adesione gli consente di derogare agli obblighi impostigli dall'art. 30 del trattato.
punto 9
Si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, a parte le eccezioni contemplate dal diritto comunitario stesso, l'art. 30 del trattato osta all'applicazione, nelle relazioni intracomunitarie, di una normativa nazionale che tenga fermo il requisito, anche solo formale, di licenze d'importazione o d'esportazione o qualsiasi altro procedimento analogo (sentenze 15 dicembre 1971, International Fruit Company NV ed altri/Produktschap voor groeten en fruit, 51-54/71, Race. 1971, pag. 1107, e 15 dicembre 1976, Donckerwolcke/Procuratore della Repubblica, 41/76, Race. 1976, pag. 1921).
punto 10
A norma dell'art. 35, che fa parte del titolo II dell'atto d'adesione, « le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente tra la Comunità, nella composizione attuale, e la Grecia sono abolite al momento dell'adesione ».
punto 11
Tuttavia, l'atto d'adesione contempla determinate deroghe all'art. 35, come quella di cui all'art. 65, n. 2, invocata dal governo greco.
punto 12
Si tratta quindi di stabilire se l'art. 65, n. 2, dell'atto d'adesione si applichi nella fattispecie e consenta una deroga all'art. 30 del trattato.
punto 13
L'art. 65, n. 2, dell'atto d'adesione recita: « Per i prodotti che, al momento dell'adesione, non sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati, le disposizioni del titolo II concernenti la progressiva abolizione della tasse d'effetto equivalente ai dazi doganali e delle restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure, se esse fanno parte di un'organizzazione nazionale di mercato al momento dell'adesione. Questa disposizione è applicabile soltanto fino all'applicazione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti e, al più tardi, fino al 31 dicembre 1985 e nella misura strettamente necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale ».
punto 14
La Commissione assume, in primo luogo, che i provvedimenti nazionali di cui trattasi non possono essere legittimati dall'art. 65, n. 2, dell'atto d'adesione, dato che la produzione e lo smercio delle banane in Grecia non costituisce oggetto di un'organizzazione nazionale di mercato, quale è stata definita dalla Corte nella sentenza 10 dicembre 1974 (Charmasson/Ministro dell'economia e delle finanze, 48/74, Race. 1974, pag. 1383). La Commissione non contesta che vari provvedimenti siano stati adottati onde garantire la protezione della produzione nazionale. Tuttavia, essa insiste sul fatto che detti provvedimenti non bastano per dare al complesso di questo sistema di protezione la natura di un'organizzazione nazionale di mercato.
punto 15
Si deve ricordare che, come la Corte ha dichiarato nella sopra ricordata sentenza 10 dicembre 1974, l'organizzazione nazionale si definisce come un complesso di mezzi giuridici che pongono sotto il controllo delle pubbliche autorità la disciplina del mercato dei prodotti di cui trattasi onde garantire, mediante l'incremento della produttività e mediante l'uso ottimale dei fattori di produzione, specie della manodopera, un livello di vita equo ai produttori, la stabilizzazione dei mercati, la sicurezza degli approvigionamenti e prezzi ragionevoli per i consumatori.
punto 16
A questo proposito, emerge dal fascicolo che lo Stato ellenico concede sovvenzioni alla coltivazione delle banane, nonché aiuti di sostegno alla produzione, ivi compresa la realizzazione di studi tecnico-economici e di ricerche sperimentali, l'elaborazione di censimenti e il rilevamento di dati statistici. Lo stato fissa pure i criteri di qualità, eccetera, ai quali devono corrispondere le banane onde poter essere messe sul mercato. Secondo il governo ellenico, i circuiti di distribuzione sono stati migliorati mediante la concessione ai piccoli commercianti di licenze per la vendita di banane. Inoltre, si sarebbe proceduto alla fissazione di prezzi di vendita al minuto, tenendo conto dei costi di produzione e di trasporto, della necessità di garantire un margine di utile equo per i commercianti e un livello di prezzi ragionevole per i consumatori. Così stando le cose, si deve ammetterà che vi è in Grecia un'organizzazione nazionale del mercato delle banane.
punto 17
La Commissione sostiene, in secondo luogo, che non è soddisfatta la condizione di cui al 2o comma dell'art. 65, n. 2, dell'atto d'adesione il quale stabilisce che la deroga alle norme sulla libera circolazione, instaurata da questa disposizione, si applica solo nei limiti strettamente necessari per garantire la conservazione dell'organizzazione nazionale. Più precisamente, la Commissione sostiene che il requisito della licenza d'importazione per le banane originarie degli altri Stati membri o che vi si trovino in libera pratica e il rifiuto sistematico di rilasciare la licenza stessa non possono considerarsi provvedimenti strettamente necessari per garantire la conservazione dell'organizzazione nazionale greca del mercato delle banane.
punto 18
II governo ellenico ribatte che restrizioni quantitative all'importazione e misure d'effetto equivalente sono strettamente necessarie onde garantire la conservazione dell'organizzazione nazionale. Se l'importazione di banane fosse consentita durante il periodo transitorio contemplato dall'art. 65 dell'atto d'adesione, ciò implicherebbe la rovina finanziaria dei produttori di banane nonché l'abbandono dei programmi finanziari e degli investimenti dello stato. Di conseguenza, la limitazione delle importazioni che la Repubblica ellenica pratica sarebbe conforme allo spirito dell'art. 65, n. 2, dell'atto d'adesione.
punto 19
Si deve osservare che, onde consentire l'integrazione della Repubblica ellenica nella Comunità, l'art. 9 dell'atto d'adesione stabilisce al n. 1 che « l'applicazione dei trattati originari e degli atti delle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto ». L'atto d'adesione non ha quindi contemplato altro che termini e condizioni ben specificate onde agevolare l'adattamento della Repubblica ellenica alle norme vigenti nell'ambito della Comunità.
punto 20
Ne consegue che l'atto d'adesione va interpretato tenendo conto dei fondamenti della Comunità, quali sono stati stabiliti dal trattato, e che le deroghe consentite dall'atto d'adesione alle norme contemplate dal trattato vanno interpretate in vista della realizzazione più agevole degli scopi del trattato e dell'applicazione intera delle sue norme.
punto 21
Più precisamente, per quanto riguarda l'abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure d'effetto equivalente, le disposizioni dell'atto d'adesione in questo settore non possono essere interpretate facendo astrazione dalle disposizioni del trattato che vi si riferiscono.
punto 22
L'art. 65 dell'atto d'adesione, che riguarda i prodotti agricoli, va inoltre interpretato alla luce degli scopi della politica agricola comune, nell'attuazione della quale esso si inserisce.
punto 23
Come la Corte ha osservato nella sopra ricordata sentenza 10 dicembre 1974, durante un periodo di transizione, l'organizzazione nazionale deve adattarsi, nei limiti del possibile, alle esigenze del mercato comune, onde agevolare l'instaurazione della politica agricola comune.
punto 24
La deroga di cui all'art. 65, n. 2, durante il periodo transitorio ivi contemplato, può applicarsi solo ai provvedimenti strettamente necessari per agevolare l'adattamento della Repubblica ellenica alle esigenze del mercato comune per quanto riguarda un'organizzazione nazionale di mercato dei prodotti agricoli.
punto 25
Nella fattispecie, i provvedimenti adottati dalla Repubblica ellenica, cioè l'istituzione di un regime di licenze d'importazione per le banane originarie di altri Stati membri o che vi si trovino in libera pratica unitamente alla pratica di rifiuto sistematico delle licenze stesse, costituiscono un divieto pressoché assoluto d'importazione. Sorge quindi il problema se siffatto divieto pressoché assoluto fosse strettamente necessario ai sensi dell'art. 65, n. 2, dell'atto d'adesione.
punto 26
A questo proposito, il governo ellenico ha dedotto che, se le restrizioni fossero abolite, circa 50000 tonnellate di banane verrebbero importate ogni anno in Grecia con gravi conseguenze per i produttori nazionali. Così stando le cose, dato che le banane potranno comunque essere liberamente importate dopo la scadenza del periodo transitorio, il divieto pressoché assoluto d'importazione non è atto ad agevolare l'adattamento dei produttori nazionali alle condizioni del mercato comune. Infatti tale divieto, isolando il mercato nazionale delle banane, non prepara i produttori ellenici alla liberalizzazione inevitabile del mercato dopo la scadenza del periodo transitorio. Diverso sarebbe il caso se il governo ellenico avesse consentito la liberalizzazione graduale delle importazioni di banane, accompagnata eventualmente, se necessario, da un sistema di sorveglianza delle importazioni o da un sistema di contingentamento.
punto 27
Si deve quindi constatare che i provvedimenti nazionali criticati non erano strettamente necessari per garantire la conservazione dell'organizzazione nazionale ai sensi dell'art. 65, n. 2, dell'atto d'adesione, e constituivano quindi trasgressione dell'art. 30 del trattato.

Sentenza › Causa 241/85

punto 28
In questa causa, la Commissione sostiene che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 3, n. 1, della convenzione di Lomé, in quanto ha vietato le importazioni di banane originarie degli stati ACP.
punto 29
Si deve ricordare che, a norma di detto art. 3, n. 1, «la Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari degli stati ACP restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente ».
punto 30
II governo ellenico invoca l'art. 65, n. 2, dell'atto d'adesione, in quanto detta disposizione consente una deroga agli obblighi impostile dall'art. 30 del trattato CEE, nonché l'art. 6 della convenzione di Lomé, a norma del quale il regime d'importazione per i prodotti originari degli stati ACP non può essere più favorevole del trattamento riservato agli scambi fra gli Stati membri. Il governo ellenico sostiene che se gli è consentito, a norma dell'art. 65, n. 2, dell'atto d'adesione, imporre restrizioni quantitative all'importazione delle banane originarie degli Stati membri della Comunità o che vi si trovino in libera pratica, esso deve di conseguenza, a norma dell'art. 6 della convenzione di Lomé, imporre analoghe restrizioni alle importazioni dagli stati ACP.
punto 31
Già nell'ambito della causa 194/85, di cui sopra, la Corte ha affermato che il governo ellenico non può invocare l'art. 65, n. 2, dell'atto d'adesione per giustificare i provvedimenti imposti alle importazioni dagli altri Stati membri. Ne consegue che l'argomento del governo ellenico tratto dall'art. 6 della convenzione di Lomé non può essere accolto.
punto 32
Si deve quindi constatare che, vietando le importazioni di banane originarie degli stati ACP, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 3, n. 1, della convenzione di Lomé.
punto 33
Da quanto precede discende che la Repubblica ellenica, istituendo un regime di licenze d'importazione per le banane originarie di altri Stati membri o che vi si trovino in libera pratica e abbinando questo regime ad una prassi di rifiuto sistematico delle licenze stesse, è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 30 del trattato CEE e, vietando l'importazione di banane originarie degli stati ACP, è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 3, n. 1, della convenzione di Lomé.

Sentenza › Sulle spese

punto 34
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, le spese sono poste a carico del soccombente. La Repubblica ellenica è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Istituendo un regime di licenze d'importazione per le banane originarie degli altri Stati membri o che vi si trovino in libera pratica e abbinando questo regime ad una prassi di rifiuto sistematico delle licenze stesse, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 30 del trattato CEE e, vietando l'importazione di banane originarie degli stati ACP, è venuta meno agli obblighi impostile dall'art; 3, n. 1, della convenzione di Lomé. 2) Le spese sono poste a carico della Repubblica ellenica.

Firme

Due Koopmans Bahlmann Kakouris Joliét O'Higgins Schockweiler Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 25 febbraio 1988. Il cancelliere J.-G. Giraud Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze