Sez. 2, Sentenza n. 4932 del 18/08/1981 (Rv. 415693 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE ABUSIVA DI UN IMMOBILE DA PARTE DELLA PA - ILLECITO PERMANENTE FINO ALLA CESSAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLA PA MEDESIMA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - PASSAGGIO DI PROPRIETA DEL BENE ILLEGITTIMAMENTE OCCUPATO - RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL NUOVO PROPRIETARIO - LIQUIDAZIONE - RIPARTIZIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - OCCUPAZIONE ABUSIVA DI UN IMMOBILE DA PARTE DELLA PA - ILLECITO PERMANENTE FINO ALLA CESSAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLA PA MEDESIMA - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE - PASSAGGIO DI PROPRIETA DEL BENE ILLEGITTIMAMENTE OCCUPATO - RISARCIMENTO DEL DANNO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL NUOVO PROPRIETARIO - LIQUIDAZIONE - RIPARTIZIONE.*
L'occupazione abusiva di un immobile da parte della P.a. Comporta un illecito permanente che si realizza in un periodo consumativo esauribile soltanto con la cessazione del comportamento illecito, in quanto tale comportamento si concreta nella violazione, continuata nel tempo, del diritto di proprietà con ablazione di facoltà in esso contenuto e con l'asservimento del fondo. Pertanto, in caso di passaggio di proprietà del bene illegittimamente occupato, il proprietario attuale è attivamente legittimato, nella sua qualità di soggetto passivo di un illecito permanente, a chiedere alla P.a. - nel termine di prescrizione decorrente dalla cessazione della occupazione - il risarcimento del danno per il mancato reddito percepito a decorrere dalla data del proprio acquisto, liquidabile sulla base di un indennizzo periodico, senza attribuzione del controvalore della cosa, che rimane in sua proprietà e con possibilità, quindi, di una chiara ripartizione del credito fra i singoli interessati, succedutisi nella proprietà del fondo occupato o asservito. (V 1016/80, mass n 404471; (V 1179/76, mass n 379863).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)