Sez. 3, Sentenza n. 34912 del 16/06/2004 Ud. (dep. 25/08/2004) Rv. 229559 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Applicabilità ai reati di contrabbando - Esclusione.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.), non può trovare applicazione nel caso dei reati di contrabbando, in cui l'interesse protetto non è il patrimonio dello Stato ma il suo diritto sovrano alla imposizione e riscossione dei tributi.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)