diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 8772 del 03/02/1978 Ud. (dep. 01/07/1978) Rv. 139569 - 01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - PERIZIA - AVVISO - AMBITO IN CUI E DOVUTO.*
Stato
decisa il 1978-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139569-01

ISTRUZIONE PENALE - DIFESA E DIFENSORI - PERIZIA - AVVISO - AMBITO IN CUI E DOVUTO.*

Per quanto attiene alla perizia, come si desume dal combinato disposto degli articoli 304 ter e 316 cod proc pen, l'avviso e dovuto solo per l'udienza in cui il giudice, raccolto il giuramento, propone al perito i quesiti e ne verbalizza le risposte. Nel caso in cui il parere non possa essere dato immediatamente ed e necessario che il giudice conceda al perito un termine per la redazione e la presentazione della relazione scritta non e dovuto, invece, alcun ulteriore avviso ai difensori, essendo rimessa alla diligenza degli stessi l'iniziativa dei contatti con il perito per il migliore espletamento del loro ministero di difesa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 304 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)