Sez. 2, Sentenza n. 42790 del 24/10/2003 Ud. (dep. 10/11/2003) Rv. 227615 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE | Consenso della persona della quale viene falsificata la firma - Irrilevanza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN GENERE
Ai fini della sussistenza del reato di falso in scrittura privata non ha alcuna rilevanza il consenso o l'acquiescenza della persona di cui venga falsificata la firma, in quanto la tutela penale ha per oggetto non solo l'interesse della persona offesa, apparente firmataria del documento, ma anche la fede pubblica, la quale è compromessa nel momento in cui l'agente faccia uso della scrittura contraffatta per procurare a sè un vantaggio o per arrecare ad altri un danno; pertanto anche l'erroneo convincimento sull'effetto scriminante del consenso si risolve in una inescusabile ignoranza della legge penale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 50, Cod. Pen. art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)