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Sez. 1, Sentenza n. 496 del 23/01/1996 (Rv. 495540 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE | Assegno di mantenimento per i figli maggiorenni - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495540-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE

In regime di separazione, determina autosufficienza economica del figlio maggiorenne, la quale comporta la cessazione dell'obbligo di mantenimento dello stesso da parte del coniuge non affidatario, la percezione, da parte di detto figlio, di un reddito corrispondente, secondo le condizioni normali e concrete di mercato, alla professionalità - quale che sia - definitivamente da esso acquisita, senza che rivesta, a tal fine, alcuna rilevanza il tenore di vita del quale il figlio stesso aveva goduto in costanza di matrimonio o durante la separazione dei genitori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)