Sez. L, Sentenza n. 9936 del 23/09/1991 (Rv. 473980 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere | Limiti legali dell'orario massimo normale di lavoro - Inapplicabilità ai commessi viaggiatori - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere
La norma di cui all'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692 - secondo cui il limite dell'orario massimo normale di lavoro, fissato in otto ore giornaliere e quarantotto settimanali, non si applica ai commessi viaggiatori - costituisce disposizione eccezionale ed è, pertanto, di stretta applicazione al caso dei lavoratori incaricati di viaggiare per procedere alla collocazione dei prodotti. Essa, conseguentemente, non opera con riguardo al caso di lavoratori che a tale incarico sommano anche l'espletamento di mansioni ulteriori e diverse.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)